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Sospendere i ristorni: legalmente si può fare

4 giugno 2011 – 06:47Nessun Commento

Micheline Calmy-Rey ( World Economic Forum swiss-image.ch/Photo by Christof Sonderegger

Sembra che in seguito all’energico intervento della presidente della Confederazione svizzera Micheline Calmy-Rey a Roma, il presidente del governo italiano Silvio Berlusconi abbia promesso di aprire un negoziato sulla vertenza fiscale fra i due paesi. Ma cosa fare se la promessa dovesse rimanere lettera morta?

In Ticino, il Cantone maggiormente confrontato con i problemi creati dall’inserimento della Svizzera nella black list italiana dei paesi a fiscalità privilegiata, è stato proposto di bloccare il versamento all’Italia di quella parte dell’imposta prelevata sui salari dei frontalieri. Si tratta di circa 50 milioni di euro all’anno che vanno a beneficio dei Comuni di frontiera da cui provengono i frontalieri.

Questo ristorno è previsto dall’Accordo sui frontalieri sottoscritto dalla Svizzera e dall’Italia nel 1974. Sospendere unilateralmente il versamento dei ristorni vorrebbe quindi dire violare il trattato? Non necessariamente, sostengono l’avv. Michele Rossi, delegato delle associazioni economiche per i rapporti con l’Italia, e Luca Albertoni, presidente della Camera di commercio ticinese, in un articolo pubblicato dal Corriere del Ticino.

La Convenzione internazionale che regola il diritto dei trattati prevede infatti la possibilità di porre termine a un trattato nel caso in cui siano mutate le circostanze che costituivano la base per il consenso che ha portato alla formulazione del trattato. Queste circostanze, secondo Rossi e Albertoni, sono mutate dall’entrata in vigore dei trattati bilaterali del 2002.

Quando fu stabilito l’obbligo del ristorno, i frontalieri erano tenuti a rientrare a domicilio ogni sera, e i versamenti ai Comuni di frontiera dovevano servire a compensare “le spese so­stenute a causa dei frontalieri che risiedono sul loro terri­torio ed esercitano un’attività dipen­dente sul territorio di uno dei detti Can­toni.”

Con i bilaterali, i frontalieri non sono più tenuti a rientrare in Italia ogni sera, e possono rimanere in Svizzera durante la settimana. Secondo Rossi e Albertoni, queste modifiche del­lo statuto del frontaliere “hanno muta­to radicalmente le basi su cui i due pae­si raggiunsero un’intesa negli anni Set­tanta e hanno pure trasformato, a svantaggio della Svizzera, gli obblighi finanziari allora stabiliti,” e permetterebbero alla Svizzera di sospendere gli obblighi finanziari stabiliti nel 1974, “perlomeno in attesa di chiarimenti e dati sulla residenza effettiva degli attuali frontalieri.”

Red.

 

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