Fondi neri depositati in Svizzera: accordo con la Gran Bretagna
Si rafforzano sui mercati azionari le quotazioni delle banche svizzere dopo la conclusione anche con la Gran Bretagna di una convenzione fiscale che prevede un’imposta liberatoria sui capitali britannici depositati in Svizzera. Con la convenzione i due Paesi intendono migliorare l’accesso ai reciproci mercati per i fornitori di servizi finanziari.
La convenzione, parafata dai negoziatori Michael Ambühl, segretario di Stato del Dipartimento federale delle finanze e Dave Hartnett, segretario permanente per le tasse presso l’HM Revenue & Customs, dovrebbe essere firmata nelle prossime settimane da entrambi i Governi e potrebbe entrare in vigore all’inizio del 2013. L’accordo rispetta, da un lato, la sfera privata dei clienti bancari e, dall’altro, garantisce l’osservanza di pretese fiscali giustificate. Entrambe le parti convengono che, per l’effetto esplicato, il sistema concordato corrisponderà a lungo termine allo scambio automatico di informazioni per i redditi di capitali.
La convenzione fiscale è impostata in maniera analoga a quella con la Germania, parafata il 10 agosto 2011. Le aliquote fiscali per la regolarizzazione del passato sono identiche. Le differenze sono dovute essenzialmente ai diversi regimi tributari e riguardano in particolare l’ammontare delle aliquote fiscali su redditi futuri e le particolarità del diritto procedurale. Il differente importo anticipato dalle banche è in funzione del diverso volume del fatturato.
È prevista in particolare una imposta liberatoria sui futuri redditi e utili di capitali. L’aliquota concordata è stata fissata tra il 27 e il 48 per cento a seconda della categoria del reddito da capitale. Le aliquote sono leggermente inferiori a quelle consuete marginali britanniche. L’imposta liberatoria è un’imposta alla fonte. Con il suo versamento, l’obbligo fiscale nei confronti dello Stato di domicilio è in linea di principio soddisfatto.
Allo scopo di impedire che nuovi averi non tassati vengano depositati in Svizzera è stato convenuto un meccanismo di garanzia che permette alle autorità britanniche di presentare domande di informazioni che devono indicare il nome del cliente ma non necessariamente quello della banca. In termini numerici queste domande sono limitate e devono basarsi su motivi plausibili. Il numero delle domande sarà compreso tra qualche centinaio e un massimo di 500 all’anno; successivamente sarà adeguato sulla base dei risultati. La ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni, la cosiddetta «fishing expedition», è esclusa.
Ai fini della tassazione a posteriori delle attuali relazioni bancarie in Svizzera, le persone residenti nel Regno Unito avranno la possibilità di pagare un’imposta calcolata in modo forfettario. L’ammontare di questo onere fiscale oscilla tra il 19 e il 34 per cento dei valori patrimoniali e sarà stabilito in funzione della durata della relazione con il cliente nonché dell’importo iniziale e finale del capitale. In luogo di tale pagamento, gli interessati avranno inoltre la possibilità di dichiarare alle autorità britanniche la loro relazione bancaria in Svizzera.
Svizzera e Regno Unito hanno inoltre deciso di agevolare agli istituti finanziari l’accesso ai reciproci mercati. Analogamente è stata risolta la problematica dell’acquisto di dati rilevanti ai fini fiscali. Il pacchetto comprende anche la soluzione della questione di possibili procedimenti penali contro collaboratori delle banche.
Per garantire un gettito minimo a titolo di ricupero d’imposta e dare corpo alla volontà di attuare la convenzione, le banche svizzere si sono impegnate a fornire una prestazione di garanzia di 500 milioni di franchi. Il denaro anticipato dalle banche sarà compensato attraverso gli ulteriori pagamenti d’imposta e restituito alle banche.
Red./Comunicato
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