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Deduzione delle spese effettive dal reddito tassato alla fonte

6 aprile 2011 – 08:29Nessun Commento

Abito nella fascia di confine dei 20 km ma percorro ogni giorno 82 km tra andata e ritorno. Quindi tutti i giorni mangio fuori casa. Ho una casa di” mia proprietà” per la quale sto pagando un mutuo. Il mio reddito arriva al cento per cento dalla Svizzera e non ho altre entrate ne coniuge. Ho diritto alla tassazione correttiva, retroattiva come riportato da varie fonti visto che ormai sono 5 anni che pago il mutuo “prima casa”?

La prima cosa da chiarire è se il 90% del suo reddito lo guadagna in Svizzera. Se abita in casa propria, il fisco svizzero considera anche la pigione che dovrebbe pagare se la casa non fosse di sua proprietà come una componente del reddito (il cosiddetto “valore locativo”). Per poter valutare il diritto di chiedere la tassazione secondo le spese effettive, andrebbe quindi valutato questo valore locativo. In genere il fisco svizzero conteggia un reddito pari al 60 % dell’affitto di mercato, che nel suo caso viene realizzato in Italia, e quindi non dovrebbe superare il 10 % delle entrate complessive. Se tenendo conto di tutte le entrate, risulta che il 90 % del reddito è realizzato in Svizzera, si può chiedere la rettifica della tassazione. Nel suo caso potrebbero venir fatte valere le spese per il mutuo, Fr. 0.70 per chilometro e le spese per i pasti.

Secondo le autorità fiscali, la richiesta andava però presentata entro il 31 marzo. Esperti di diritto fiscale sono di altro parere, e affermano, sulla base di diverse sentenze del Tribunale federale, che il termine non è da considerare perentorio, e che la tassazione secondo le spese effettive può venir chiesta anche dopo il termine del 31 marzo e retroattivamente per cinque anni (vedi l’articolo dell’avvocatessa Sharon Guggiari Salari in Novità fiscali 3/2011).

Visto che le opinioni divergono, a questo punto solo un tribunale può chiarire chi ha ragione. La procedura è la seguente: si inoltra il formulario per la richiesta di rettifica; l’Ufficio delle imposte alla fonte la respinge perché tardiva; si interpone reclamo e quando la decisione negativa viene confermata si può fare ricorso alla Camera tributaria. Poiché sarà necessaria l’assistenza di un legale, l’opportunità di procedere va valutata attentamente.

 

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