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Imposte alla fonte: tutto da rivedere

26 marzo 2010 – 20:582 Commenti

Bisogna riconoscere ai frontalieri le stesse deduzioni fiscali degli svizzeri! Ad affermarlo è il Tribunale federale elvetico che ha accolto il ricorso di un cittadino dell’Alta Savoia (Francia), impiegato a Ginevra, al quale ha riconosciuto interamente le deduzioni per le spese di trasporto, dal posto di lavoro al luogo di residenza.

E’ una notizia passata quasi inosservata, perlomeno da noi. Eppure, la decisione del Tribunale federale, (TF) la massima autorità giudiziaria elvetica, è destinata ad avere conseguenze molto importanti. Di fatto il TF, in forza degli accordi bilaterali che vietano qualsiasi discriminazione fra i contribuenti elvetici e quelli dell’UE, ha riconosciuto a un frontaliere, residente in Alta Savoia ma impiegato a Ginevra, il diritto di dedurre dalle imposte pagate alla fonte, le spese sostenute per il trasporto.

Il Canton Ginevra, fin qui, concedeva una deduzione  forfettaria di 1700 franchi l’anno per le spese di trasporto. Con la decisione del TF però il Cantone, sarà costretto a riconoscere i chilometri effettivi. Se consideriamo un frontaliere che percorre quotidianamente 50 chilometri a 70 centesimi al chilometro (questo il costo riconosciuto) le spese deducibili ammontano a 8 mila franchi l’anno. (5500 €).

La decisione del TF, ha come conseguenza che tutti i frontalieri che lavorano in Svizzera hanno il diritto di dedurre le spese effettive di trasporto dalla loro imposta alla fonte. Dunque, anche chi lavora in Ticino.

La batosta fiscale per i cantoni, rischia di essere pesante. Ginevra, conta circa 85 mila frontalieri. Per il fisco cantonale, questa decisione, significa una perdita di svariati milioni di franchi l’anno. Analogamente il Ticino -che di frontalieri ne conta 45 mila- dovrà rassegnarsi a rivedere al ribasso le proprie entrate fiscali.

I frontalieri,  che con questa sentenza, vedono riconosciuto il  loro diritto alla completa deduzione delle spese per il trasporto, per farlo valere, dovranno chiedere personalmente, entro il 31 marzo alle autorità fiscali del cantone in cui lavorano, di rivedere la loro tassazione.

Red.

 

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2 Commenti »

  • Simone scrive:

    Abito nella fascia di confine dei 20 km ma percorro ogni giorno 82 km tra andata e ritorno. Quindi tutti i giorni mangio fuori casa.
    Ho una casa di” mia proprietà” per la quale sto pagando un mutuo
    il mio reddito arriva al cento per cento dalla Svizzera e non ho altre entrate ne coniuge
    Ho diritto alla tassazione correttiva,retroattiva come riportato da varie fonti visto che ormai sono 5 anni che pago il mutuo “prima casa”???

  • infoinsubria scrive:

    Se abiti in casa propria, il fisco svizzero considera l’affitto che dovresti pagare se la casa non fosse tua come una componente del tuo reddito (è quello che viene definito “valore locativo”). Per poter valutare se hai diritto di chiedere la tassazione secondo le spese effettive, andrebbe quindi valutato questo valore locativo, che non deve superare il 10% delle entrate. L’altro problema è dato dalla scadenza del termine per chiedere la tassazione correttiva, su cui le opinioni divergono. L’Ufficio delle imposte alla fonte di Bellinzona ha posto il 31.3.11 come termine per inoltrare la richiesta. Secondo esperti di diritto fiscale, questo termine non è da considerare perentorio, e la tassazione secondo le spese effettive può venir chiesta retroattivamente per cinque anni (vedi Novità fiscali 2/2011: http://www.fisco.supsi.ch/index.php?page=marzo2011). Cercheremo di approfondire questo tema in un prossimo articolo.

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