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Domicilio, dimora, residenza: burocratese svizzero e italiano a confronto

13 gennaio 2015 – 10:162 Commenti

Ci sono delle parole italiane che hanno significati diversi in Italia e in Svizzera, soprattutto quando ci si mette in mezzo la burocrazia. Per esempio quelle che definiscono il luogo in cui si risiede. Le maggiori confusioni le crea il concetto di „dimora“.

In Italia, la „dimora“ è un luogo di soggiorno temporaneo. Anche in Svizzera esiste lo statuto di „dimorante“, cioè di persona che abita in un comune temporaneamente, ma in questi casi in Svizzera si parla di „domicilio secondario“. Quando però agli stranieri residenti si rilascia il „permesso di dimora“ (permesso B) in un certo comune, si intende che queste persone abbiamo stabilito in questo comune il centro della propria vita, „la sede principale degli affari e interessi“, anche personali. In altre parole, in questo caso „dimora“ è sinonimo di „domicilio“: in Svizzera si parla di „domicilio principale“.

Il „domicilio“ italiano e il „domicilio principale“ svizzero sono il luogo in cui una persona si stabilisce durevolmente. Spesso in questo caso si parla anche di comune di residenza.

La scelta di questo luogo ha delle conseguenze importanti. È nel luogo in cui si ha il domicilio, infatti, che si pagano le tasse. In Svizzera, dove i comuni prelevano una tassa su reddito, le cui aliquote variano da comune a comune, le differenze possono essere importanti, e val quindi la pena informarsi prima di decidere dove andare ad abitare. Anche per gli italiani che abitano in zona di confine e che lavorano in Svizzera, la scelta del comune di domicilio o di residenza ha importanti conseguenze fiscali: chi abita nei comuni in zona di confine è infatti sottoposto a condizioni fiscali particolari, più vantaggiose rispetto a quelle italiane.

In Svizzera, nel caso degli stranieri residenti, esiste pure il „permesso di domicilio“, che viene concesso a chi ha abitato in Svizzera per più di 10 anni con un permesso B. In questo caso il nome del permesso e lo status fiscale corrispondono, ma dal punto di vista fiscale, si è domiciliati in Svizzera anche con un „permesso di dimora“. Nel comune in cui si ha il „domicilio principale“ è depositato l’atto di origine. Mentre i cittadini svizzeri possono avere anche un „domicilio secondario“ (per il quale occorre però una autorizzazione di residenza rilasciata dal comune di residenza), gli stranieri possono avere un domicilio secondario solo eccezionalmente.

Red.

 

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2 Commenti »

  • Mario scrive:

    Per gli stranieri sono 5 (e non 10) gli anni di permesso di Dimora (permesso B) per poter poi chiedere (non è obbligatorio) il permesso di Domicilio (permesso C). Gli stranieri che abitano stabilmente in Svizzera (sia che vi lavorino o meno) sono dapprima dimoranti(permesso B) e dopo 5 anni, se vogliono e se ne hanno i requisiti, possono diventare domiciliati (permesso C) o rimanere dimoranti chiedendo il rinnovo del permesso B.

    Per mia decennale esperienza con gli uffici anagrafici italiani la parola “Dimora” non rientra nel loro “legalese anagrafico”. I termini usati sono Domicilio e Residenza. Il Domicilio è il comune o comuni in cui il cittadino italiano ha una attività lavorativa-abitativa durevole, mentre la residenza é il suo comune legale, fiscale e dove esercita il suo diritto di voto. Essi possono anche coincidere ma ai fini legali in Italia è la Residenza che fa testo. Il domicilio, quando differisce dalla residenza, è più che altro un indirizzo aggiuntivo (per la posta per esempio) che da diritto ad alcune piccole cose che sono però un po’ difficili da descrivere.

  • Mario scrive:

    Non esistono Certificati di Domicilio in Italia ma solo Certificati di Residenza. Nessun comune rilascia documenti che attestino che una persona sia “domiciliata” in quel tal comune se questo differisce dalla residenza. Anche la Carta d’Identità deve indicare la residenza. La comunicazione del “domicilio” (quando differente dalla residenza) è una pratica che rimane privata, cioè è la persona ad indicarlo a chi e quando necessario o a doverlo dimostrare quando gli viene eventualmente richiesto dalle autorità.

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