Clausula di salvaguardia: definiti i limiti fissati dalla Svizzera
Con una stringatissima nota stampa odierna, il Consiglio federale elvetico ha esplicitato i termini di attuazione della decisione sulla clausola di salvaguardia. Saranno 2180 i permessi annuali per i cittadini UE-8.
La Confederazione ha, quindi modificato, l’ordinanza che regola la concessione dei permessi di dimora e ne ha definito numericamente il contingente massimo.
In seguito alla sua decisione di attivare la clausola di salvaguardia nei confronti dei cittadini dei Paesi dell’UE-8, oggi il Governo ha stabilito che il numero dei permessi di dimora B è ora limitato a 2180 per il periodo compreso tra il 1° maggio 2012 e la fine di aprile 2013.
La revisione parziale dell’ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone attua la decisione del Consiglio federale del 18 aprile 2012 di attivare la clausola di salvaguardia nei confronti degli Stati dell’UE-8 (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca e Ungheria). Entro aprile 2013 il Consiglio federale valuterà nuovamente la situazione e deciderà se continuare a limitare il numero di permessi B per un ulteriore anno.
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