Scudo: da Svizzera ammesso anche rimpatrio giuridico
I contribuenti che vogliono sanare con lo scudo fiscale i capitali esportati illecitamente in Svizzera possono ricorrere anche al cosiddetto rimpatrio giuridico, che non comporta il trasferimento fisico delle attività in Italia.
Lo dice a Reuters una fonte dell’amministrazione finanziaria chiarendo quanto è scritto nella circolare diffusa sabato dall’Agenzia delle entrate.
Ciò è confermato anche dal presidente dell’ Associazione bancaria ticinese, Claudio Generali, che ha ribadito come il cliente italiano possa regolarizzarsi senza spostare fisicamente i soldi dalla banca svizzera.
“Il rimpatrio si considera eseguito nel momento in cui l’intermediario abilitato assume formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione il denaro e le predette attività finanziarie detenute all’estero, anche senza procedere al materiale trasferimento delle stesse nel territorio dello Stato”, dice infatti la circolare.
Rispetto al regime della regolarizzazione, il rimpatrio giuridico comporta però una serie di obblighi: il contribuente deve aprire un conto presso un intermediario che, successivamente, costituisce un deposito all’estero con le attività emerse. Agenzie/Redazione
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