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Pasticcio nell’erogazione della disoccupazione ai frontalieri?

28 settembre 2012 – 17:16Un Commento

La sede centrale dell' INPS a Roma

In questi giorni, diversi frontalieri disoccupati si sono visti negare l’indennità disoccupazione versata dall’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS). Il provvedimento viene motivato con l’entrata in vigore di nuovi regolamenti comunitari che si applicano anche alla Svizzera. A detta dei sindacati il provvedimento violerebbe però la legge su cui si basa il versamento della disoccupazione ai frontalieri. In attesa di chiarimenti da Roma, sembra che il blocco verrà ora tolto.

Un pregio che i regolamenti europei sicuramente non hanno è quello della chiarezza. In questo caso si direbbe che nemmeno gli adetti ai lavori siano riusciti a capire cosa fare, e per sicurezza abbiamo cessato il versamento delle indennità ai frontalieri senza lavoro. Almeno questo è quanto siamo riusciti a capire di una situazione dal sapore kafkiano segnalataci da un lettore frontaliere disoccupato a cui sono state sospese le indennità.

Nella circolare che viene citata per motivare il provvedimento si parla sia di lavoratori che si recano a cercar lavoro in un paese diverso dal loro, sia di frontalieri. Questi ultimi, se perdono il posto di lavoro, per ricevere le indennita si rivolgono agli Uffici del lavoro del loro paese di residenza. Nel caso dell’Italia, il versamento dell’indennità di disoccupazione è regolato dalla legge 147 del giugno 1997, che prevede il versamento del 50% del salario per un anno. Attualmente il parlamento italiano sta esaminando la possibilità di prolungare questi termini.

In base agli accordi internazionali, il paese in cui il frontaliere ha lavorato (ad esempio, la Svizzera) rimborsa i versamenti fatti dal paese di residenza (ad esempio, l’Italia) per i primi 3 mesi. In pratica, l’INPS paga le prestazioni secondo le regole italiane, e poi chiede alla Svizzera il rimborso per i primi 3 mesi. In Svizzera il compito di versare questi rimborsi è centralizzato presso la Segreteria di Stato per l’economia (SECO). I Cantoni non vedono nulla di tutto ciò.

Nel caso invece dei lavoratori disoccupati che cercano lavoro in un’altro paese, l’INPS, prima di versare i contributi deve aspettare una conferma dagli Ufficio del lavoro dei paesi in cui questi lavoratori si sono recati, che confermi l’iscrizione agli uffici di collocamento. Questo per evitare che qualcuno figuri come disoccupato nel suo paese, incassando i contributi, e lavori nell’altro.

Presso la Sezione del lavoro del Canton Ticino si è all’oscuro del provvedimento dell’INPS, che a Bellinzona risulta inspiegabile. Si direbbe che certi funzionari dell’INPS abbiamo confuso i due casi, e, temendo di versare contributi che poi non verrebbero rimborsati, hanno sospeso i pagamenti anche ai frontalieri.

Un pasticcio che va corretto al più presto, visto che ne stanno facendo le spese delle persone rimaste senza reddito che devono far fronte giornalmente alle spese necessarie per sopravvivere. Come detto, sembra che le indennità verranno presto sbloccate, anche se in una prima fase i frontalieri disoccupati dovranno accontentarsi dell’indennità ordinaria, quella insomma prevista per i disoccupati che hanno perso il lavoro in Italia.

Red.

 

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