IVAFE e IVIE: i frontalieri e le nuove imposte patrimoniali
Le nuove imposte patrimoniali sui beni all’estero riguardano tutte le persone fisiche residenti nel territorio italiano, quindi anche i lavoratori frontalieri. I frontalieri rimangono esentati dalla compilazione del quadro RW, ma non dalla dichiarazione dei loro beni nel quadro RM.
Per la prima volta i frontalieri che lavorano in Svizzera vengono dunque chiamati a dichiarare gli averi detenuti in Svizzera. Ai fini della dichiarazione fiscale, le attività tassate dovranno venir dichiarate nel quadro RM del Modello Unico.
Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE)
L’IVAFE è una imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, ed è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione. L’imposta è dello 0,10% per il 2011 e il 2012, e dello 0,15% dal 2013. La prima scadenza per il pagamento è il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione; la seconda dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, con una maggiorazione dello 0,40%.
Sono sottoposti all’IVAFE i depositi e conti correnti bancari detenuti all’estero, indipendentemente da come siano alimentati (pensione, stipendi o altri compensi). In questi casi la valutazione non pone problemi: fa stato l’estratto conto di fine anno, a partire da quello del 31.12.2011.
Più complicata la valutazione dei depositi titoli, le polizze di assicurazione sulla vita, e altri valori finanziari, per cui fa stato il valore di mercato (quotazione) rilevato al 31.12 o al termine del periodo di detenzione.
L’imposta è dovuta anche nel caso in cui le attività siano detenute attraverso l’intermediazione di una di una società fiduciaria. Nessuna agevolazione è prevista per le persone fisiche che lavorano all’estero per lo Stato italiano, o per quelle che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali.
L’imposta non è dovuta se il debito d’imposta risultante dalla dichiarazione non risulti superiore a 12 €. Valori fino a 12′000 € sono quindi esenti dal tributo.
Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE)
L’IVIE è dovuta dalle persone fisiche proprietarie di terreni e fabbricati all’estero. Per determinare la base imponibile si fa capo al valore catastale estero. Per la Svizzera fa stato il prezzo d’ acquisto o il valore di mercato. Nel caso di immobili situati in Svizzera, dall’IVIE sono detraibili l’Imposta sulla sostanza delle persone fisiche e l’Imposta immobiliare. Se l’importo risulta inferiore a 200 euro, l’IVIE non è dovuta. .
Per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, e per le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, è prevista una aliquota ridotta dello 0,4%, se l’immobile è adibito ad abitazione principale. Questa aliquota permane fino che il lavoratore presta la propria attività all’estero e viene meno al suo rientro in Italia.
Sono previste anche detrazioni a partire da 200 € fino a un massimo di 400 € nel caso in cui l’abitazione venga usata come abitazione principale durante l’attività lavorativa all’estero.
Per maggiori dettagli sul funzionamento delle nuove imposte patrimoniali sulle attività detenute all’estero IVAFE e IVIE vedasi la Circolare dell’Agenzia delle Entrate N.28/E del 2 luglio 2012 (scarica).
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per l’Ivafe direi che va aggiunto che l’imposta minima è 12 euro. per cui se il saldo è inferiore a 12000 euro, nulla è dovuto.
Grazie per la precisazione!
[...] Mentre fino a poco tempo fa i frontalieri erano esentati dal dichiarare al fisco italiano il patrimonio detenuto nel paese in cui lavorano, da ora le cose cambiano. Il prossimo 9 luglio viene a scadenza il pagamento di due nuove imposte dal nome poco appetitoso – IVIE e IVAFE – che colpiscono anche i depos… [...]
ma se il saldo è inferiore a 12000 euro, bisogna comunque dichiararlo oppure, data l’esenzione dal pagamento dell’imposta, si può omettere di riportarlo nella dichiarazione?
Grazie e cordiali saluti,
giuseppe
Bisogna comunque dichiararlo nel quadro RM.
Cordiali saluti.
mi permetto di chiedere un chiarimento,L’imposta non è dovuta se il debito di imposta non risulta superiore a 12€ ma la dichiarazione è da fare ugualmente? anche se non ci sona altre cose da dichiarare? grazie