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Tormentone “black list”: concessa una fase di tolleranza

5 novembre 2010 – 15:47Nessun Commento

Le nuove prescrizioni italiane sull’obbligo di dichiarare le operazioni commerciali con soggetti economici domiciliati in paesi a fiscalità previlegiata, come ad esempio la Svizzera, stanno dando non poco da fare ai fiscalisti specializzati in Ticino e in Lombardia.

Il provvedimento interessa le ditte domiciliate nei paesi che figurano sulla cosiddetta “black list”  che l’autorità fiscale italiana ha emanato nel 1999 (da non confondere con la più recente “lista grigia” dell’Ocse). Si tratta di un elenco di paradisi fiscali e di paesi in cui la tassazione è giudicata particolarmente favorevole. La Svizzera è sulla lista in quanto offre la possibilità di fondare società costituite per puri scopi fiscali, come le “holding” o le società di domicilio, che approfittano di imposizioni forfettarie. Attraverso queste società è facile sottrarre soldi al fisco, per esempio attraverso fatturazioni fittizie o gonfiate. Per evitare ciò, il fisco italiano ha sempre chiesto informazioni sulle operazioni effettuate con paesi “black list”.

Quest’anno le prescrizioni in merito sono state inasprite. Mentre in precedenza era sufficiente una dichiarazione annuale, con una legge emanata lo scorso mese di maggio, si chiede una dichiarazione dettagliata, a cadenza trimestrale o addirittura mensile, sugli scambi commerciali con operatori economici domiciliati in Stati che figurano sulla “black list”.

Per le ditte estere – per esempio svizzere – non cambia molto. Come prima devono fornire alla controparte italiana un documento che attesti lo svolgimento di una vera e propria attività imprenditoriale, professionale o artistica. La ditta svizzera deve dichiarare di essere normalmente assoggettata alle imposte in Svizzera, e di non beneficiare di agevolazioni fiscali o di imposizione forfettaria in qualità di società holding, società ausiliaria o società “di domicilio”. La dichiarazione deve essere certificata da un documento dell’autorità fiscale competente.

Le società importatrici italiane invece hanno dovuto attrezzarsi per poter estrapolare dalla contabilità i dati di tutte le transazioni – vendita e acquisto di beni e servizi – con i partner commerciali dei paesi “black list”. Come ci si può facilmente immaginare, la preparazione di questa documentazione ha creato non poco lavoro. I problemi si sono comunque rivelati risolvibili. “La prescrizione si è rivelata meno pesante di quanto si temeva,” ci ha detto Giorgio Rizzi, fiscalista di Milano specializzato proprio in questo genere di operazioni. “I maggiori problemi sono stati creati dal fatto che si è dovuto cercare di adeguare i programmi contabili a metà anno”.

In seguito ai problemi segnalati dai professionisti, l’Agenzia delle entrate ha ora deciso di concedere un periodo di tolleranza per il primo periodo di attuazione della norma. Una nuova circolare statuisce infatti che non ci saranno sanzioni per gli errori commessi negli elenchi “black list” se si procederà alla correzione entro il 31 gennaio 2011.

Michele Andreoli

 

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