Lavorare a Milano con un contratto svizzero
Sto per accettare un’offerta di lavoro da parte di un’azienda svizzera con sede in Canton Ticino.
Io sono residente a Milano e svolgerò le attività lavorative sempre a Milano (lavoro di consulenza presso cliente italiano dell’azienda svizzera)
Il contratto di lavoro che mi hanno proposto è un contratto svizzero a tempo indeterminato con trattenute fiscali alla fonte.
Ulteriori info: non sarei frontaliere (non mi recherei mai in territorio svizzero), non ho alcun tipo di permesso.
Vorrei capire se e come dichiarare anche all’Italia il reddito percepito e come calcolare la porzione di tasse che dovrei corrispondere all’Italia a partire dal Lordo Annuo definito nel contratto svizzero.
Da un punto di vista fiscale italiano occorre tenere ben presente due situazioni:
1) l’aspetto fiscale per il dipendente
2) l’aspetto fiscale italiano della società svizzera.
Per il DIPENDENTE non frontaliero si applicano le norme della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione n. 0.672.945.41).
Questa convenzione rappresenta un punto fermo di riferimento anche per la normativa fiscale italiana in tema di doppie imposizioni.
L’ Art. 15. prevede che “1) Salve le disposizioni degli articoli 16,18, e 19, i salari , gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto n detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.”
Il punto 2, sempre dell’art. 15, enuncia il principio della imponibilità in uno Stato in base ai giorni di soggiorno nell’altro Stato; tuttavia questa parte dell’articolo 15 sembra non riguardare i nostri lettori in quanto essi svolgono la loro attività lavorativa a Milano.
Del resto anche le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, per la compilazione del modello Unico P.F., stabiliscono in merito ai redditi di lavoro dipendente:
” Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:
a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tale redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.
Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 165 del TUIR.
Nel caso previsto dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro paese, non ha diritto al credito di imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all’autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.”
Da tutto quanto sopra appare evidente che i nostri lettori, assunti con contratto svizzero in Svizzera, con sede di lavoro esclusivamente in Italia, dovranno pagare le imposte sul reddito di lavoro dipendente in Italia; pertanto non dovranno essere assoggettati ad imposte in Svizzera e, quand’anche lo fossero, sarà compito loro richiedere alle autorità svizzere il rimborso di quanto pagato/detratto erroneamente.
Riepilogando:
- Società Svizzera assume in Svizzera un dipendente italiano
- Luogo di lavoro per il dipendente: Milano ( Italia )
- Contribuzione previdenziale: presso enti previdenziali svizzeri
- Imposte sul reddito di lavoro ( IRPEF ) : pagata in Italia.
La situazione descritta potrebbe avere delle conseguenze anche per la SOCIETA’ SVIZZERA. E’ infatti possibile che la società svizzera possa andare incontro a dei problemi problemi fiscali inerenti alla stabile organizzazione. con conseguente imposizione delle imposte dirette sulle società ( IRES / IRAP ).
Ancor più rischiosa parrebbe la situazione in cui il dipendente debba lavorare presso la sede in Milano del cliente della società svizzera.In questa seconda parte si potrebbe ravvisare la stabile organizzazione della società svizzera presso il cliente italiano. E’ un argomento che deve essere giustamente trattato con molta attenzione.
Io suggerirei un comportamento per la società svizzera che potrebbe essere di aiuto: vale a dire la propria identificazione fiscale in Italia mediante la nomina del rappresentante fiscale.
Con tale identificazione la società svizzera rimane sempre una società soggetto passivo non residente (Extra UE) non deve pagare IRES ne IRAP ma potrebbe assume in Italia con contratto italiano il proprio dipendente e assoggettare lo stipendio sia all’IRPEF che all’INPS con il beneficio, per questi, di poter continuare a pagare i contributi presso l’Ente al quale fino ad ora ha probabilmente versato i propri contributi.
Inoltre per la società svizzera che opera in Italia, tramite il proprio rappresentante fiscale, ci sono pure delle opportunità circa le importazione di beni senza il pagamento dell’IVA.
(Ringraziamo per i suggerimenti lo Studio Fiscale Rizzi, Viale Giovanni Suzzani 18, 20162 Milano, Tel +39 – 02 66 111 827, )
Articoli correlati:
- Consulente italiano in Svizzera
- Lavoro a Parigi con contratto frontaliero svizzero
- Vivere in Svizzera, lavorare in Italia
- Quali sono i termini di preavviso per disdire un contratto di lavoro svizzero?
- Frontaliere svizzero
- Residenza in Ticino, moglie in Italia
- Residenza in Ticino, famiglia a Milano
- I frontalieri di Milano non sono esentati dal dichiarare i redditi conseguiti in Svizzera
- Conviene lavorare in Ticino a chi abita oltre la fascia dei 20 km?
- Fatturazione dell’IVA italiana da parte di un artigiano svizzero che fa un lavoro in Italia













Un quesito: una società tedesca mi offre una posizione di lavoro dipendente da svolgersi esclusivamente in Italia. Questa società ha un socio operativo in Italia ma non h sede in Italia. È possibile che io possa lavorare per lei esclusivamente in Italia o dovrebbe aprire una sede presso il socio italiano per regolarizzare il tutto? A quel punto mi pare di capire che io verserei i contributi unicamente in Italia… Grazie per la risposta
@ Luca: la società tedesca, se non ha sedi in Italia, dovrebbe incaricare un rappresentante previdenziale che si occupa di incassare tasse e contributi. Vedi:http://www.infoinsubria.com/2012/12/i-lavoratori-dipendenti-pagano-i-contributi-dove-lavorano/#more-28976
salve,
ho una proposta di lavoro in svizzera come autotrasportatore a (Stabio) e abito a milano in affitto,mia moglie lavora a milano come dipendente ho due figli.il mio salario sarà di 40000.00 lordi annuali, dovrò fare dichiarazione modello unico o 730?quanto pagherò di tasse in italia? calcolando che mia moglie ha un reddito annuale di 7500 lordi
grazie mille
francesco: qui ci sono alcune indicazioni per trovare la risposta alla sua domanda: http://www.infoinsubria.com/2011/12/quante-tasse-paga-un-frontaliero-fuori-zona/