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Come legalizzare il secondo pilastro depositato in nero in Svizzera

20 maggio 2015 – 10:116 Commenti

A suo tempo sono andato in pensione e avendo lavorato in Svizzera ho percepito il secondo pilastro (di cui ho pagato le imposte alla fonte) che ho lasciato in Svizzera, e percepisco la pensione svizzera sul conto in Italia. In questi anni il fondo si è molto assottigliato per le spese, perchè la pensione non basta, dato che in Italia percependo pensione svizzera non posso dedurre niente.

Devo dichiarare il capitale rimasto? Come? Devo farlo rientrare obbligatoriamente in Italia?

Nella sua situazione si trovano molti frontalieri ed emigranti che hanno lasciato in Svizzera la liquidazione del II pilastro senza mai dichiararla in Italia. Sistemare le cose ora può essere costoso, ma purtroppo non c’è altra via, a meno di tentare avventure illegali, come per esempio trasportare il contante in Italia clandestinamente.

Il capitale del II pilastro incassato in Svizzera al momento di rientrare in Italia o di cessare l’attività come frontaliere, avrebbe dovuto essere dichiarato al fisco italiano entro sei mesi dal momento in cui è stato versato. L’Agenzia delle entrate avrebbe tassato l’imposta sugli interessi attivi maturati, e si sarebbe potuto recuperare l’imposta preventiva fatturata dalla Svizzera. In seguito gli interessi fruttati dal deposito in Svizzera avrebbero poi dovuto figurare nel reddito dichiarato al fisco.

Chi non l’ha fatto ha evaso il fisco italiano. Per tornare nella legalità si può ora solo far capo alla “voluntary disclosure”, autodenunciandosi all’Agenzia delle entrate, possibilmente con l’aiuto di un patronato o di un fiscalista in grado di indicare la strada migliore. Naturalmente ci sarà una sanzione da pagare, che sarà però notevolmente ridotta rispetto a quella prevista, che può arrivare fino al 6% del capitale per ogni anno evaso. Il capitale, una volta dichiarato, potrà anche rimanere depositato in Svizzera.

(ringraziamo per i suggerimento lo studio Bottoni, Viggiù,  )

 

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6 Commenti »

  • Mario scrive:

    Buongiorno
    vorrei avere un chiarimento sul II pilastro “non riscattato”. Ho lavorato come frontaliere negli anni 2001/2 e ho lasciato il II Pilastro depositato nel conto “collettore” e annualmente ricevo il resoconto. Attualmente lavoro in italia e dovrò lavorare ancora diversi anni per raggiungere l’età della pensione. Ho chiesto al caf se devo dichiarare questi importi, alcuni hanno detto di si, altri non so, altri ancora no. potete darmi un vostro parere?
    grazie
    Mario

  • infoinsubria scrive:

    @ Mario: Dato che in Italia non esiste una istituzione come il II pilastro, la situazione è da interpretare. A nostro parere, se lei non si è fatto liquidare il capitale accumulato, non ne può ancora disporre liberamente. Visto che non è in possesso del capitale, il conto non va quindi dichiarato. Probabilmente le conviene farsi versare il capitale ora, dichiararlo all’Agenzia delle entrate (vedi: http://www.infoinsubria.com/2015/02/la-tassazione-della-cassa-pensione-svizzera/), e farsi rimborsare l’imposta alla fonte svizzera.

  • Mario scrive:

    La Volontary Disclosure è sicuramente la via migliore per dichiarare il capitale detenuto all’estero, ricordandosi poi che, previo dichiarazione annuale italiana, vanno anche dichiarati gli interessi percepiti. Attenzione al fatto che sebbene la banca Svizzera su cui è depositato il capitale versa l’Imposta Preventiva del 35% decurtandola dagli interessi maturati (se superiori ai 200 fr. annui), in Italia va comunque dichiarato l’intero importo visto che, essendo stati dichiarati in Italia, la Svizzera li restituisce previo specifica richiesta documentata.
    Per quanto riguarda la domanda del mio omonimo, (se non ricordo male) a partire dall’anno d’imposta 2014 il 2° pilastro non riscattato va comunque dichiarato al fisco italiano attraverso la specifica sezione del modello RW dell’Unico 2015. Se poi questo sarà tassato proprio come un qualsiasi capitale vincolato che produce interessi, penso che sia una domanda che in molti si stanno ponendo.

  • [...] A chi non ha scelto di farsi liquidare il capitale del II. pilastro (il fondo pensionistico obbligatorio svizzero) al momento della cessazione del rapporto di lavoro in Svizzera, le casse pensioni versano ai beneficiari una rendita mensile senza alcuna deduzione. Questa rendita è imponibile al 100% in Italia. Va dichiarata nel modello Unico come reddito da pensione. Non esiste la possibilità di far valere una franchigia. Se si sceglie il riscatto del capitale, bisogna dichiarare gli interessi maturati entro sei mesi. Sul trattamento fiscale del “secondo pilastro” svizzero vedasi anche questo articolo: ht… [...]

  • [...] Se si sceglie il riscatto del capitale, bisogna dichiarare gli interessi maturati entro sei mesi. Sul trattamento fiscale del “secondo pilastro” svizzero vedasi anche questo articolo: ht… [...]

  • [...] Se si sceglie il riscatto del capitale, bisogna dichiarare gli interessi maturati entro sei mesi. Sul trattamento fiscale del “secondo pilastro” svizzero vedasi anche questo articolo: ht… [...]

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