Illegale l’ecotassa per i frontalieri
Due contribuenti non possono essere tassati in modo diverso solo per il fatto che sono cittadini di nazionalità diversa: questo principio, sanzionato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), rende impossibile l’introduzione di tasse speciali per i frontalieri, come l’ecotassa auspicata dalla Lega dei Ticinesi, o altri tipi di imposizioni speciali.
Lo afferma il governo ticinese in risposta all’interrogazione inoltrata dal gruppo dell’Unione democratica di centro (UDC), che chiedeva di introdurre una tassa per far contribuire i frontalieri alla copertura del disavanzo strutturale del Cantone.
ll sistema fiscale deve garantire la parità di trattamento tra cittadini, indipendentemente dalla loro nazionalità e provenienza. L’attuale ordinamento giuridico (principi dell’imposizione fiscale, art. 127 della Costituzione federale) non permette un prelievo nelle forme auspicate né in forma diretta, né tramite imposizione alla fonte, che coinvolga unicamente i lavoratori frontalieri.
Una nuova base legale in materia di imposte dirette nel senso auspicato dalla domanda sarebbe in contrasto con la più recente giurisprudenza del Tribunale federale e della CEDU in materia di parità di trattamento e di non discriminazione.
All’introduzione di una „ecotassa“ per l’utilizzo delle strade pubbliche si oppone l’articolo 82 della Costituzione federale svizzera: “L’utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L’Assemblea federale può consentire eccezioni.” Per introdurre una tassa come quella auspicata dall’interrogazione occorrerebbe quindi modificare la Costituzione federale, abrogando l’art. 82 cpv. 3 o introducendo una specifica norma (come è stato fatto ad es. per la tassa sul traffico pesante all’art. 86). Un’altra possibilità sarebbe quella di ottenere un’apposita autorizzazione dall’Assemblea federale.
Ma anche in questi casi, la tassa verrebbe a colpire tutti indiscriminatamente. Tramite l’Accordo con l’Unione europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 1999 nell’ambito degli accordi bilaterali I, la Svizzera si è impegnata, tra l’altro, a garantire la libera scelta dei mezzi di trasporto secondo i principi della non-discriminazione e della reciprocità con gli altri Paesi (v. art. 32). Alla luce di questo accordo, una tassa rivolta ai soli frontalieri risulterebbe perlomeno problematica.
Red.
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Scusate, ma allora anche la “tassa” applicata dalle banche svizzere sui conti correnti dei frontalieri è discriminatoria e illegale!?!
@ Andrea: le banche sono imprese private, e sono abbastanza libere nella loro politica dei prezzi. Le “tasse” applicate ai conti degli stranieri vengono giustificate (a torto o a ragione) con il maggiore lavoro burocratico richiesto.