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Frontalieri e indennità di disoccupazione

15 maggio 2011 – 22:13Un Commento

Sono stato licenziato da poco, dopo tre anni di lavoratore in Svizzera come frontaliere. Non sono ancora riuscito a capire in che ufficio mi devo recare per ottenere la mia disoccupazione.

Dal 1.maggio 2015 anche i frontalieri devono richiedere la nuova indennità di disoccupazione denominata NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’impiego). Questa indennità sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria e il trattamento speciale per i frontalieri previsto dalla legge italiana 147 del giugno 1997. Ha diritto all’indennità chi ha perso il lavoro non per sua volontà, nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro ha lavorato per almeno 13 settimane, o nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione ha lavorato almeno 30 giorni. Per calcolare l’indennità si fa capo alla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni. Di norma, se la retribuzione mensile è pari o inferiore all’importo di 1′195 €, l’indennità è pari al 75% della retribuzione. Se è superiore a 1′195 € allora l’indennità ammonta al massimo a 1300 €. L’indennità è ridotta del 3% ogni mese a partire dal quarto mese, e versata per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione degli ultimi quattro anni.

La procedura per ottenere la disoccupazione è la seguente:

Entro 10 giorni dal licenziamento, ma al più tardi entro 30 giorni, bisogna iscriversi al Centro dell’Impiego (ex Ufficio di collocamento) della vostra zona di domicilio.

Intanto fatevi compilare dal vostro ex datore di lavoro i moduli “Attestato del datore di lavoro, trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori frontalieri in Svizzera” e “Attestato del datore di lavoro internazionale”. Presentateli alla Cassa disoccupazione svizzera (quella del vostro sindacato), per ottenere il Modulo PD U1.

Con questo formulario (entro 30 giorni dall’iscrizione) presentate la domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione all’INPS. Lo potete fare direttamente online (www.inps.it) o attraverso un patronato italiano (INCA, ITAL, anche ubicato in Svizzera). Documenti necessari:

- modulo PD U1 (rilasciato dalla Cassa di disoccupazione);
- certificato di Stato di Famiglia;
- certificato di residenza;
- copia del certificato AVS/AS;
- copia della carta d’identità;
- copia del Codice fiscale;
- ricevuta dell’iscrizione al Centro per l’impiego;
- attestati compilati dai datori di lavoro svizzeri;
- indicazione della destinazione di pagamento (cc postale o bancario):
- se coniugata/o dati del coniuge e codice fiscale.

Anche per questa procedura è meglio farvi comunque aiutare da un sindacato o da un patronato.

Per maggiori informazioni consultate anche le informazioni del sindacato UNIA o quelle del OCST.

 

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