In quale testo di legge vengono definite le categorie “frontalieri fiscali” e “residenti fiscali esteri”, cioè frontalieri di fascia A e B ?
I concetti di frontaliere fiscale e di residente fiscale estero sono contenuti nelle Direttive del Dipartimento delle finanze del Canton Ticino sull’ imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio.
Si tratta quindi di concetti elaborati dal fisco svizzero o accennati nell’Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974. La fascia di 20 km la si deduce dalla lista dei Comuni italiani che ricevono dal Canton Ticino una parte degli introiti dell’imposta alla fonte prelevata dai redditi dei frontalieri.
Fino al giugno 2007 c’erano solo frontalieri provenienti da questi comuni. Dopo il 2007, con l’entrata in vigore dei trattati bilaterali Svizzera – Ue, questa “frontiera” cade, e ci possono essere frontalieri provenienti da tutta Italia. L’agenzia delle entrate italiana ha però mantenuto questa distinzione (che peraltro non viene definita nelle norme italiane), facendo una differenza fra gli obblighi contributivi dei frontalieri abitanti nella fascia di 20 km, e gli altri. Sulla tassazione fuorizona vedasi anche questa interessante presa di posizione dell’agenzia delle entrate pubblicata sul sito del Ocst.
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