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Accordi fiscali: brutte sorprese in vista per i frontalieri?

28 novembre 2012 – 18:557 Commenti

L’imposta liberatoria su cui stanno trattando Italia e Svizzera per legalizzare i fondi neri italiani depositati nelle banche svizzere potrebbe colpire anche i risparmi dei frontalieri. A meno che nel corso delle trattative non si preveda una clausola speciale. Ma qualcuno ci sta pensando?

L’accordo che si sta negoziando con l’Italia, sulla falsariga di quelli già negoziati con la Gran Bretagna e con l’Austria, prevede un’imposta liberatoria una tantum sul patrimonio, con cui vengono messi in regola tutti gli arretrati non pagati, e in seguito un’imposta sui rendimenti pari a quella richiesta dal fisco del paese in cui risiedono gli intestatari del conto.

Quando si tratterà di incassare, le banche stamperanno le liste degli intestatari dei conti residenti in Italia, e sugli averi in attivo (sembra si farà la media degli ultimi anni) verrà detratta l’una tantum da versare al fisco italiano. L’aliquota è in corso di definizione adesso. La Svizzera offre il 10%, l’Italia chiede il 35%.

Una bella stangata, insomma. Evitabile solamente se si sarà in grado di dimostrare che i depositi sono stati regolarmente dichiarati al fisco italiano. I frontalieri che quest’anno hanno dichiarato i loro risparmi nel quadro RM, come richiesto dall’Agenzia delle Entrate per stabilire la nuova imposta IVAFE, non dovrebbero quindi aver nulla da temere. Fra l’altro, c’è ancora tempo per mettersi in regola fino al 29 dicembre 2012.

Chi invece non ha mai dichiarato, con l’imposta liberatoria vedrà regolarizzata la sua situazione, ma dovrà dire addio ad una bella fetta di risparmi. A differenza degli evasori, che le tasse non le hanno mai pagate, il reddito dei frontalieri è però stato tassato alla fonte in Svizzera e in parte ristornato all’Italia.

Sarebbe opportuno che in sede di trattative ci si ricordi di queste particolarità, e non si finisca per fare di ogni erba un fascio, come è già successo in occasione degli scudi fiscali prima che venissero adottati opportuni correttivi.

MA

 

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  10. In quale testo di legge vengono definite le categorie “frontalieri fiscali” e “residenti fiscali esteri”, cioè frontalieri di fascia A e B ?

 

7 Commenti »

  • Alessandra scrive:

    Ma siete sicuri che vada dichiarato per i frontalieri A?

    http://www.fiscal-focus.info/fisco/quadro-rw-esonerati-i-frontalieri,3,8261
    http://www.caaf.cgil.como.it/info_caaf_riepilogo_frontalieri.pdf

  • Alessandra scrive:

    A me pare tanto che infoinsubria stia facendo terrorismo mediatico intorno a questa storia per accondiscendere a non so quale fazione politica italiota.

  • infoinsubria scrive:

    A noi sembra invece utile informare sui possibili problemi quando si potrebbe ancora risolverli, piuttosto che aspettare che la frittata sia fatta. Quanto agli aspetti fiscali: il primo documento citato dalla lettrice parla solo del quadro RW, che i frontalieri non devono compilare. Il secondo, giustamente, spiega che i frontalieri sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi dei risparmi nel quadro RW, ma devono invece dichiararli nel quadro RM, esattamente quello che c’è scritto nell’articolo.

  • riccardo scrive:

    Nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico, Fascicolo 2, a pagina 21 (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/707e8c004a04cb82a591ff65435d3696/PF2_2012_istruzioni.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=707e8c004a04cb82a591ff65435d3696) nella Sezione XVI, dove si parla dell’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero, si legge: “Si precisa che il versamento dell’imposta non è dovuto per importi inferiori ai 200 euro”. Come si deve interpretare questa frase? Chi ha un conto corrente che non supera i 200.000 EUR di valore non deve pagare questa tassa? E’ comunque soggetto alla dichiarazione o no?

  • infoinsubria scrive:

    @ riccardo: le istruzioni citate si riferiscono all’imposta sugli immobili. Non si devono versare importi inferiori ai € 200 nel caso in cui l’immobile venga usato come abitazione primaria. Per gli attivi finanziari vale una esenzione per somme fino a € 12. Gli attivi vanno comunque dichiarati. (vedi: http://www.infoinsubria.com/2012/07/ivafe-e-ivie-i-frontalieri-e-le-nuove-imposte-patrimoniali/)

  • Mamimama scrive:

    Lavoro in Svizzera e per comodita’ parte dello stipendio mi viene accreditato su una banca elvetica. Sono un frontaliere fuori zona e quindi pago anche le tasse in Italia. Mi chiedo come mai devo dichiarare sul modello unico quanti soldi ho sul conto corrente elvetico e pagarci anche una ulteriore tassa dato che sono parte dell’imponibile che gia’ dichiaro sul modello unico.Personalmente mi sembra una tassa su un capitale gia’ tassato.

  • infoinsubria scrive:

    È la natura delle patrimoniali. Prima viene tassato il reddito come reddito. E quando viene risparmiato viene tassato come patrimonio.

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