Fisco, AVS, Cassa pensione, tutto quello che i frontalieri devono sapere…

I frontalieri sono dipendenti di ditte svizzere che rientrano giornalmente o almeno settimanalmente al loro Comune di residenza all’estero, nel nostro caso in Italia. Il trattamento fiscale e previdenziale dei frontalieri è regolato da una serie di norme determinate dalla legislazione svizzera, da trattati fra la Svizzera e l’Italia e fra la Svizzera e l’Unione europea.

Per quel che riguarda i frontalieri con residenza in Italia, la normativa più incisiva è data dal trattato fra la Svizzera e l’Italia che risale al 1974 e si riferisce a una situazione molto diversa da quella attuale. Negli anni ’70 il permesso di lavoro per frontalieri (permesso G) veniva concesso solo a chi risiedeva in una fascia di confine di circa 20 chilometri dalla frontiera con i Cantoni svizzeri Ticino, Grigioni e Vallese. Nel trattato citato si stabilisce che questi salariati siano esentati dalle tasse sul reddito realizzato in Svizzera, ma paghino le tasse allo Stato svizzero, che ne riversa una parte ai Comuni di residenza in Italia.

L’entrata in vigore dei trattati fra la Svizzera e l’Unione europea sulla libera circolazione (2002), ha cambiato questa situazione,  autorizzando l’accesso al mercato del lavoro svizzero a tutti i cittadini comunitari. Da allora i frontalieri possono provenire da tutta l’Unione europea. Questa nuova regolamentazione ha creato due categorie di frontalieri: quelli residenti in zona di frontiera, che continuano ad essere esentati dal dover dichiarare all’Agenzia delle entrate i redditi realizzati in Svizzera, e gli altri, che invece devono dichiarare quanto guadagnano in Svizzera anche in Italia. Un nuovo trattato sull’imposizione fiscale dei frontalieri, che dovrebbe progressivamente equiparare la situazione dei frontalieri residenti in zona di frontiera agli altri, è pronto per essere firmato, ma finora la firma è slittata e quindi la situazione è ancora come la presentiamo qui di seguito e probabilmente rimarrà tale ancora per un bel po’.

In generale, le normative riguardanti i frontalieri, quindi i dipendenti di ditte svizzere che rientrano giornalmente o almeno settimanalmente al loro Comune di residenza all’estero, prevedono che alla presenza di un contratto di lavoro della durata di almeno un’anno, venga loro concesso un permesso di lavoro di tipo G (“permesso per frontalieri”).

I frontalieri così definiti versano i contributi sociali in Svizzera. Al momento del pensionamento, riceveranno due pensioni, una dall’Italia e una dalla Svizzera (vedi: Il pensionamento in Svizzera)

Per quel che riguarda la copertura sanitaria, i frontalieri possono scegliere se rimanere affiliati al sistema sanitario nazionale italiano, o se stipulare un contratto con una Cassa malati svizzera (mutua). La grande maggioranza rimane affiliata al SSN, che è gratuito.

Per quel che riguarda la fiscalità, come detto, bisogna distinguere fra i frontalieri residenti nella fascia di frontiera e quelli residenti fuori fascia.

Frontalieri di fascia A (frontalieri fiscali)

Si tratta di persone che risiedono in Italia in uno dei comuni che approfittano della compensazione finanziaria concordata prevista dal trattato fra Italia e Svizzera che del 1974. Questi comuni, che ricevono i cosiddetti ristorni, sono situati in una zona che si estende fino a 20 km dal confine con i Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni. Il canton Ticino ha precisato il luogo di provenienza dei frontalieri fiscali nella “lista dei Comuni italiani di frontiera” (clicca).

Esenzione dalla dichiarazione dei redditi

I frontalieri fiscali NON devono dichiarare i redditi derivanti dal loro lavoro dipendente in Svizzera al fisco italiano. Secondo l’Accordo del 1974 tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, pagando l’imposta alla fonte in Svizzera, sono liberi, per quanto riguarda il loro lavoro in Svizzera, da qualsiasi vincolo fiscale in Italia. Il Decreto legge del 31 maggio 2010, N. 78, art. 38, statuisce che i frontalieri non devono compilare il modulo RW inerente a depositi, investimenti o altre attività di natura finanziaria detenute nel paese in cui svolgono attività lavorativa. Questo calcolatore dell’imposta alla fonte (clicca) permette di valutare l’ammontare dell’imposta.  E qui indichiamo come valutare il salario netto di un frontaliere fiscale (clicca)

Frontalieri di fascia B (“residenti fiscali esteri”)

Sono le nuove figure create dagli accordi bilaterali, meglio definiti come residenti fiscali esteri. Si tratta di lavoratori che risiedono in Italia, oltre la fascia dei 20 km dal confine e lavorano in Svizzera con un permesso di lavoro G. Per autorità fiscali italiane non sono considerati frontalieri fiscali (vedi per esempio questo parere dell’Agenzia delle entrate sulla tassazione dei frontalieri fuori zona).

Dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF, già Modello Unico)

Sono considerati a tutti gli effetti contribuenti italiani. Per questo devono ottemperare a tutti gli obblighi fiscali pur percependo il salario in Svizzera. Unica agevolazione concessa: la deduzione di una franchiga di € 7500.- dal reddito realizzato all’estero. I frontalieri non fiscali devono compilare la dichiarazione dei redditi (modello Reddito PF) come tutti i cittadini italiani. Sono obbligati a dichiarare i redditi ottenuti lavorando in Svizzera eccedenti la quota esente di € 7500. Per le imposte pagate in Svizzera spetta loro un credito d’imposta. Qui proponiamo un esempio di calcolo del carico fiscale per un frontaliero non fiscale (clicca).

Tutti i frontalieri (ed emigrati)

Dichiarazione di attività finanziarie e immobiliari detenute all’estero (Modulo RM)

Come tutti gli italiani residenti in Italia che detengono beni patrimoniali all’estero, a partire dal 2012 sono tenuti a dichiarne l’ammontare nel modello Redditi PF, e a pagare le due nuove tasse introdotte con il decreto Salva Italia, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero IVIE, e l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero IVAFE. L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti è inferiore a 5.000 euro.

Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)

Si tratta della pensione di base svizzera, basato su di un sistema a ripartizione: i contributi versati dai dipendenti servono a pagare le rendite a chi ne ha diritto. Il diritto a una pensione, commisurata al salario e agli anni contributivi, nasce dopo un periodo contributivo di un anno. La pensione viene versata a partire dal 64esimo anno di età alle donne e al 65esimo anno agli uomini. Non esiste un diritto alla liquidazione. Nel caso dei frontalieri e degli emigrati che rientrano in Italia, l’AVS va richiesta attraverso l’INPS. Sulla rendita viene prelevata una imposta alla fonte del 5%, e quindi questo reddito non va ulteriormente dichiarato. Qui si trova qualche informazione riguardante la pensione di base svizzera AVS.

Cassa Pensione
La Cassa pensione, detta anche Secondo pilastro, è un fondo pensionistico obbligatorio, al quale contribuiscono con una percentuale del salario il dipendente e il datore di lavoro.  Si tratta di una forma di risparmio forzato. I contributi vengono depositati su di un conto intestato al dipendente presso un Fondo di previdenza, e potrà venir ritirato sotto forma di capitale o di rendita al momento del pensionamento. A certe condizioni, per esempio se si inizia una attività indipendente, o per l’acquisto di una casa, si può chiedere la liquidazione del capitale. In caso di rientro in Italia, la liquidazione è possibile solo se il beneficiario è in grado di dimostrare di non essere più tenuto a versare contributi sociali. È necessario un attestato rilasciato dall’INPS. Normalmente quando il frontaliere o l’emigrato lascia la Svizzera, il capitale viene depositato su di un cosiddetto “conto di libero passaggio”, e potrà venir ritirato al momento del pensionamento. Ci sono due possibilità:

  • Rimborso del capitale accumulato con contributi e interessi

Sulla liquidazione il Fondo di previdenza svizzero imporrà una imposta preventiva del 5%, di cui si potrà chiedere il rimborso quando la liquidazione sarà stata dichiarata al fisco italiano. Sul trattamento fiscale della liquidazione del Secondo pilastro vedasi l’articolo a questo link (clicca).

  • Rendita pensionistica mensile

Il pensionato italiano a beneficio di una rendita pensionistica è tenuto a denunciarla all’Agenzia delle entrate. Qui trovate i nostri consigli in merito alla dichiarazione della rendita del Secondo pilastro (clicca).

 

Link:

Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine

Convenzione sulla doppia imposizione fra l’Italia e la Svizzera

Direttive sull’imposizione alla fonte dei dipendenti senza permesso di domicilio, Dipartimento delle finanze del Canton Ticino

Parere dell’Agenzia delle entrate sulla tassazione dei frontalieri che non risiedono nella fascia di frontiera