Conti svizzeri: cosa devono dichiarare i frontalieri

Dal 2012 anche i frontalieri sono chiamati a dichiarare eventuali attività finanziarie detenute all’estero. Nel caso dei frontalieri questa imposta patrimoniale, chiamata IVAFE (Imposta sugli averi finanziari detenuti all’estero) interessa in particolare conti correnti – come il conto salario – e libretti di risparmio.

Se la giacenza media annua (di tutti i conti sommati) non raggiunge la cifra di € 5000 non è necessario dichiarare. Ma se la somma è superiore a € 5000 bisogna inserirla nel quadro RW del modello Redditi PF (ex Modello UNICO), con l’obbligo di versare una imposta di bollo di € 34,20 per ogni conto. Gli interessi vanno riportati nel quadro RM.

Devono venir riportate nel modello Redditi PF (quadro RW) anche altre attività finanziarie che non siano conti correnti o di risparmio, come assicurazioni private, obbligazioni, fondi. Per questi attivi l’imposta patrimoniale IVAFE ammonta al 2 per mille per ogni attività finanziaria. E naturalmente vanno dichiarate anche le entrate dovute a cedole, dividendi o interessi, sulle quali si pagherà l’imposta sui redditi. Gli averi del Secondo pilastro, o eventuali Polizze di libero passaggio non vanno dichiarati, in quanto fino al pensionamento questo averi non sono disponibili.

I frontalieri in attività sono esonerati dal monitoraggio fiscale. Per gli altri contribuenti (compresi ex frontalieri e frontalieri pensionati) il monitoraggio fiscale scatta per i conti che durante l’anno fiscale superano il valore di € 15’000.

Altre attività finanziarie detenute da ex frontalieri e pensionati, come assicurazioni private, obbligazionie e  fondi rientrano nel monitoraggio fiscale e vanno dichiarate nel quadro RW.

Sono esenti le partecipazioni in società estere e la detenzione di metalli preziosi da parte di soggetti residenti in Italia. Nessuna agevolazione è prevista per le persone fisiche che lavorano all’estero per lo Stato italiano, o per quelle che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali.