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Scudo fiscale, monitoraggio, quadro RW: tutto quello che i frontalieri avrebbero voluto sapere…

10 aprile 2010 – 14:452 Commenti

Per ottenere che i frontalieri non facessero le spese dei provvedimenti presi per lottare contro l’evasione fiscale ci sono voluti interventi in Parlamento, raccolte di firme, manifestazioni. Ora la situazione sembra però chiarita. Di seguito la tabella riassuntiva delle norme in vigore:

Frontalieri di fascia A: si tratta dei frontalieri storici definiti negli accordi italo-svizzeri del 1974. Risiedono in uno dei comuni che approfittano della compensazione finanziaria, situati in una zona che si estende fino a 20 km dal confine svizzero (la lista è contenuta nelle Direttive citate sotto).

Frontalieri di fascia B: sono le nuove figure create dagli accordi bilaterali, meglio definiti come residenti fiscali esteri. Si tratta di lavoratori che risiedono in Italia, oltre la fascia dei 20 km dal confine e lavorano in Svizzera. Per autorità fiscali italiane non sono considerati frontalieri (vedi per esempio questo parere dell’Agenzia delle entrate).

Per le categorie, vedi Direttive sull’imposizione alla fonte dei dipendenti senza permesso di domicilio, Dipartimento delle finanze Canton Ticino.


Frontalieri di fascia A


Dichiarazione dei redditi

Secondo l’Accordo del 1974 tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, pagando l’imposta alla fonte in Svizzera, sono liberi da qualsiasi vincolo fiscale in Italia. Il Decreto legge del 31 maggio 2010, N. 78, art. 38, statuisce che i frontalieri non devono compilare il modulo RW inerente a depositi, investimenti o altre attività di natura finanziaria detenute nel paese in cui svolgono attività lavorativa.

Dichiarazione di attività finanziarie e immobiliari detenute all’estero (Modulo RM)

Anche i frontalieri, come tutti gli italiani residenti in Italia che detengono beni patrimoniali all’estero, a partire dal 2012 sono tenuti a dichiarne l’ammontare nel modello UNICO, e a pagare le due nuove tasse introdotte con il decreto Salva Italia, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero IVIE, e l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero IVAFE. L’imposta non è dovuta se il debito d’imposta risultante dalla dichiarazione non risulti superiore a 12 €. Valori fino a 12′000 € sono quindi esenti dal tributo.


Ritiro del II Pilastro

Nel caso di ritiro completo o parziale del II pilastro, il beneficiario frontaliere versa alla Svizzera l’imposta preventiva. Se il soggetto ritorna in modo definitivo in Italia, e quindi cessa di essere frontaliere, è tenuto a dichiarare il prelievo dell’ assicurazione (completa o parziale) alle autorità fiscali italiane pagandoci le tasse. Può però richiedere alla Svizzera il rimborso dell’ imposta preventiva.
Nel caso di una rendita pensionistica mensile, stando in Italia,
il pensionato italiano è tenuto a denunciarla all’ Agenzia delle entrate come reddito da pensione.


Frontalieri di fascia B (ai fini fiscali sono considerati frontalieri solo dal fisco svizzero)


Dichiarazione dei redditi
Sono considerati a tutti gli effetti contribuenti italiani. Per questo devono ottemperare a tutti gli obblighi fiscali pur percependo il salario in Svizzera. Devono fare la dichiarazione dei redditi (modello UNICO) come tutti i cittadini italiani. Sono obbligati a dichiarare i redditi ottenuti lavorando in Svizzera eccedenti una quota esente di € 8000. Dal 2015 questa quota esente è stata ridotta a € 6700. Per le imposte pagate in Svizzera spetta loro un credito d’imposta.

Dichiarazione di attività finanziarie e immobiliari detenute all’estero (Modulo RM)

Come tutti gli italiani residenti in Italia che detengono beni patrimoniali all’estero, a partire dal 2012 sono tenuti a dichiarne l’ammontare nel modello UNICO, e a pagare le due nuove tasse introdotte con il decreto Salva Italia, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero IVIE, e l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero IVAFE. L’imposta non è dovuta se il debito d’imposta risultante dalla dichiarazione non risulti superiore a 12 €. Valori fino a 12′000 € sono quindi esenti dal tributo.

Cassa Pensione

Nel caso di ritiro completo o parziale della cassa pensione, il soggetto versa alla Svizzera l’imposta alla fonte. Se decide di tornare in patria definitivamente, è tenuto a dichiarare il prelievo della cassa pensione, anche se parziale, alle autorità fiscali italiane (pagando le tasse). Nel contempo, ha il diritto di chiedere alla Svizzera la restituzione dell’ imposta alla fonte precedentemente versata.
Nel caso percepisca una rendita pensionistica mensile, stando in Italia
l’ex-lavoratore, è tenuto a denunciarlo all’agenzia delle entrate come reddito da pensione.


Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine

Convenzione sulla doppia imposizione fra l’Italia e la Svizzera

Direttive sull’imposizione alla fonte dei dipendenti senza permesso di domicilio, Dipartimento delle finanze del Canton Ticino

Decreto legge del 31 maggio 2010, N. 78,  art. 38

Parere dell’Agenzia delle entrate sulla tassazione dei frontalieri che non risiedono nella fascia di frontiera


 

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2 Commenti »

  • gian scrive:

    Posso chiederle la legge da cui ha estrapolato le definizioni di Frontalieri fiscali e Residenti fiscali esteri cioè frontalieri di fascia A e B ?

    Grazie mille

    Cordialmente

  • infoinsubria scrive:

    I concetti di frontaliere fiscale e di residente fiscale estero sono contenuti nelle Direttive del Dipartimento delle finanze del Canton Ticino sull’ imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio (vedi http://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/direttive/2010/ .
    Si tratta quindi di concetti elaborati dal fisco svizzero o accennati nell’Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974. La fascia di 20 km la si deduce dalla lista dei Comuni italiani che ricevono dal Canton Ticino una parte degli introiti dell’imposta alla fonte prelevata dai redditi dei frontalieri.
    Fino al giugno 2007 c’erano solo frontalieri provenienti da questi comuni. Dopo il 2007, con l’entrata in vigore dei trattati bilaterali Svizzera – Ue, questa “frontiera” cade, e ci possono essere frontalieri provenienti da tutta Italia. L’agenzia delle entrate italiana ha però mantenuto questa distinzione (che peraltro non viene definita nelle norme italiane), facendo una differenza fra gli obblighi contributivi dei frontalieri abitanti nella fascia di 20 km, e gli altri. Sulla tassazione fuorizona vedasi anche questa interessante presa di posizione dell’agenzia delle entrate: http://www.ocst.com/index.php?option=com_content&view=article&id=254:tassazione-frontalieri-fuori-zona&catid=173:utilita&Itemid=260

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