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Le tasse sulla liquidazione della cassa pensione svizzera

29 maggio 2012 – 07:3320 Commenti

Sono  una cittadina svizzera con la doppia nazionalità italiana. Da qualche mese mi sono trasferita definitivamente in Italia. Ho deciso di voler riscuotere il II Pilastro, ma vorrei sapere le modalità fiscali, in quando nessuno conosce  il problema…

Per ottenere la liquidazione del capitale della cassa pensione (II pilastro) bisogna mettersi in contatto con l’Ufficio di coordinamento delle Casse pensioni svizzere con i paesi membri dell’Unione europea. Sul sito si trovano istruzioni e formulari.

Al momento della liquidazione, l’Istituto di previdenza professionale svizzero preleva una trattenuta alla fonte,  L’aliquota prelevata dal fisco svizzero sulla liquidazione della cassa pensione dipende dall’ammontare del capitale e da altri fattori (vedi Direttive n. 6 e 7 della Divisione delle contribuzioni dove c’è anche una tabella con le aliquote).

Chi rientra in Italia è tenuto a a dichiarare al fisco italiano la somma riscossa.  Quando il beneficiario produce un attestato dell’Agenzia delle entrate che dimostri l’avvenuta dichiarazione all’Agenzia delle entrate, l’imposta prelevata in Svizzera viene rimborsata.

Naturalmente, a prescindere dall’obbligo legale di dichiarare al fisco italiano la liquidazione, gli interessati si chiedono se sia conveniente farlo. C’è infatti il rischio che lo Stato italiano tassi il capitale della cassa pensione come un “trattamento di fine rapporto”, quindi con un’aliquota fiscale maggiore della trattenuta che di fatto opera il fisco svizzero.

Come informa questa comunicazione del Patronato ACLI (scarica) in Lombardia si è ottenuto che non venga tassato l’intero capitale risparmiato, ma solo gli interessi maturati, cioè la differenza fra il capitale liquidato e i premi pagati, con una aliquota del 12.5%.

È importante – consiglia l’ACLI – chiedere espressamente alla cassa pensione un attestato indicante, oltre al capitale complessivo, anche la somma dei contributi versati da datore di lavoro e assicurato, nonchè gli interessi maturati. Anche se questo tipo di attestato è a pagamento vale la pena richiederlo, poiché quanto si dovrà versare al fisco italiano è circa la metà di quanto tratterrebbe il fisco svizzero.

È consigliabile farsi assistere in questa procedura da un patronato o da un commercialista.

 

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20 Commenti »

  • Franco scrive:

    da fonte sindacale svizzera , la tassazione avviene x tutti , in un cantone dove l’imposta è la piu conveniente…solitamente non supera il 5 %…. ( a volte sarebbe meglio chiedere a chi ha competenza , piuttosto che consigliare commercialisti…Cioè in svizzera, magari alla propria assicurazione , sarebbe gratis , Senza contare che già negli aggiornamenti annuali , l’assicurazione da con molta chiarezza , le quote ed interessi ben divisi per appartenenza…..cosa si dovrebbe chiedere a pagamento ??!!.)

  • infoinsubria scrive:

    Il prelievo alla fonte da parte svizzera avviene nel Cantone dove è domiciliata la cassa pensione. La parte svizzera sembra anche a noi piuttosto semplice, e l’aliquota corrisponde più o meno al 5% Più complicata è la regolarizzazione della liquidazione con il fisco italiano nel caso degli emigrati che rientrano in patria o dei frontalieri. Tanto più che, accanto alla possibilità di cavarsela con una imposizione del 12.5% dei soli interessi, si ha notizia di casi in cui la liquidazione sia stata tassata come reddito con una aliquota del 20% sull’intero capitale. Dato che noi ci limitiamo a dare qualche indicazione di massima, consigliamo in genere di far capo a degli esperti in modo da evitare possibili passi falsi. Ma evidentemente chi se la sente può anche fare da solo.

  • Luca scrive:

    Sono un cittadino italiano residente in Svizzera da molti anni(iscritto AIRE con centro affari e interessi in Svizzera)con un rapporto di lavoro dipendente. A breve ritornero’ definitivamente in italia. Per effetto del mio trasferimento gli averi depositati presso la Cassa Pensione verranno trasferiti in un conto di libero passaggio (nel mio caso si compone di una parte obbligatoria ed una sovraobbligatoria). Vorrei chiedere se il conto di libero di passaggio (che intenderei lasciare in Svizzera) dovrà essere indicato nel quadro RW come consistenza fine anno. Grazie.

  • Infoinsubria scrive:

    @ luca: il nostro suggerimento è di dichiarare la parte sovraobbligatoria degli averi nel quadro RW, e fare lo stesso aggiungendo i redditi della stessa nel quadro RM. Ma la materia non è semplice. È forse meglio chiedere consiglio a uno specialista.

    (ringraziamo per i suggerimenti lo studio Bottoni, Viggiù, )

  • ANTONELLA scrive:

    VORREI AVERE INFORMAZIONI PIU’ PRECISE …. MIA MADRE E DECEDUTA IL 16/12/98….E NON HA RICEVUTO NIENTE MIO PADRE..IN QUANTO VEDOVO DELLA SIGNORA PISANELLO TERESA…. VORREI AVERE SAPERE NOTIZIE….DISTINTI SALUTI

  • infoinsubria scrive:

    @ Antonella: le sue informazioni sono troppo vaghe. Si rivolga ad un patronato (Inca Cgil, Uil, Acli) portando tutta la documentazione.

  • Damiano Luigi scrive:

    tra 1 mese rientro in italia. Ho diritto alla pensione AVS svizzera e a una rendita mensile della cassa pensione. La pensione AVS la lascio arrivare in Italia mentre la rendita mensile rimane in Svizzera. >E’ chiaro che dovro’ denunciare al fisco tutte e due le Rendite. Mi dicono che per la pensione AVS la tassazione del 5% sara’ alla fonte, mentre non so quanto bisogna pagare per la rendita della cassa pensione. Potete aiutarmi? Grazie

  • infoinsubria scrive:

    @ Luigi: Per quel che riguarda la rendita AVS questa arriva in Italia all’Istituto di Credito incaricato che ne convertirà il valore in Euro e applicherà una ritenuta del 5%. Questa rendita non va ulteriormente dichiarata.
    Per quel che riguarda invece la rendita della cassa pensione non è oggetto di trattenute alla fonte e dovrà essere dichiarata nella dichiarazione fiscale italiana.
    (ringraziamo per i suggerimenti lo studio )

  • Mario scrive:

    @Luigi: quando rientrato in Italia lei dovrà indicare all’AVS il conto corrente italiano dove inviare la sua pensione AVS. La banca italiana accrediterà però sul suo conto la cifra convertita in euro meno il 5%. Sarebbe meglio avere un conto in franchi in Italia cosi decide lei quando cambiare. Per la rendita da 2° pilastro purtroppo avrà una duplice tassazione. L’importo di rendita annuale va dichiarato con modello unico modulo RW e le faranno pagare (se dovuta) l’IRPEF in Italia su questo reddito. L’istituto assicurativo svizzero per poter pagarle la rendita da 2° pilastro deve appoggiarsi ad un suo conto corrente svizzero o italiano. Qui deve decidere perchè entrambe le cose hanno conseguenze. Se la rendita viene inviata su un conto svizzero allora lei è tenuto a dichiarare tramite modulo RM (modello unico) anche il conto estero e l’importo medio di questo conto che sarà soggetto a tassazione IVAFE tramite aliquota applicabile (il conto estero è tassato con qualche decina di euro anche se a zero). Se si fa accreditare la rendita su un conto italiano (sempre se l’istituto assicurativo svizzero lo permetta), paga le spese bancarie e tasse su interessi (sempre che non vada in porto la tassazione alla fonte da bonifici provenienti dall’estero, ora sospesa fino a luglio 2014).

  • Simone scrive:

    Ciao a tutti,
    mia madre sta per andare in pensione (inizio 2015) e deve ritirare il pilastro, saranno circa 60 mila euro. E’ andata in Svizzera alla cassa previdenza e le hanno detto che loro tassano il 5% e hanno consigliato ovviamente di tenere i soldi in una banca svizzera perche’ rendono di piu’ e quando abbiamo bisogno possiamo prelevarli mano mano.
    Siccome a noi non va di lasciare soldi oltreconfine vorrei sapere dopo aver pagato il 5% di imposte all’estero se facciamo mettere il denaro su un libretto postale o conto bancario (cosa consigliate ?) quanto ci fanno pagare di tasse ? Ho letto il 12,5% ma non ho capito se sul capitale (ovvero 5 mila euro che mi sembra un’assurdita’) o solo sugli interessi maturati ?
    Grazie per l’aiuto

  • infoinsubria scrive:

    @ Simone: come abbiamo spiegato nell’articolo (vedi sopra) la procedura più vantaggiosa è quella di dichiarare pagando l’imposta italiana sugli interessi e poi farsi rimborsare l’imposta preventiva svizzera.

  • carolina scrive:

    Buongiorno
    sono stata ieri all’agenzia dell’entrate di Cantu’ per presentare il mod. 95 dal quale risulta il prelievo del mio 2 pilastro, per certificare il mio domicilio fiscale in Italia.
    Ebbene, nessuno li’ ha mai sentito parlare di questa certificazione, pare che anche i colleghi di Como non sappiano di cosa si parli.
    Morale, documenti trattenuti e protocollati, si prendono 7-10 giorni per informarsi sul da fare e mi richiameranno.
    Io avevo capito che si trattava di una banalissima certificazione , da apporre con timbro e firma in calce al mod. 95, che attestava il fatto che io, italiana, lavoratrice svizzera, residente in Italia, fossi fiscalmente tenuta a dichiarare gli interessi del II pilastro in Italia, è sbagliato cio che penso?E’ realistico che io nel 2015 sia stata la prima in assoluto a rivolgermi ad uno sportello dell’agenzia delle entrate di Como-Cantu’ per questa pratica?Grazie.

  • [...] Su come vada tassato il II pilastro in Italia ci sono diverse opinioni. Nel suo caso penso che sia vantaggioso adottare il punto di vista avvallato dall’Agenzia delle Entrate Regionale Lombarda con la circolare n. 66566/2004 secondo cui il contribuente è tenuto ad applicare alla liquidazione del capitale della cassa pensione un’imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui soli interessi maturati e non sull’intero capitale risparmiato. [...]

  • angelo scrive:

    Buonasera volevo sapere siccome io ho 52 anni lavoro in svizzera e prima dei 50 anni ho accumulato 20400 franchi e l assicurazione nn mi vuole retribuire questi franchi perche con le tasse che tirano via arrivo a 19700 ma loro dicono che deveno essere 20.000ora sono in tutto 33.oo cosa posso fare l assicurazione e helveti attendo una vostra risp grazie

  • infoinsubria scrive:

    @ angelo: non siamo sicuri di capire la sua domanda. Meglio rivolgersi a un patronato o a un sindacato.

  • [...] ritorna in modo definitivo in Italia, e quindi cessa di essere frontaliere, è tenuto a dichiarare il riscatto del capitale del “secondo pilastro” (completo o parziale) alle autorità fis… pagandoci le tasse. Può però richiedere alla Svizzera il rimborso dell’ imposta preventiva. Nel [...]

  • Gennaro scrive:

    Salve,
    lavoro in svizzera da circa 8 anni. Purtroppo sono stato licenziato e dal 1 luglio andrò in disoccupazione. Nel mese di luglio avvierò attività commerciale a Como e volevo sapere se posso ritirare il II pilastro per avvio attività autonoma?
    Ci sono vincoli in tal senso? A chi devo rivolgermi per effettuare la richiesta?
    Grazie mille per il vostro supporto,
    Cordialmente

  • infoinsubria scrive:

    @ Gennaro: se lei in Italia rimane sottoposto all’obbligo di assicurazione per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti non può usufruire della liquidazione.
    Per verificarlo deve inoltrare una richiesta di accertamento alla sua Cassa pensione, o direttamente al Fondo di garanzia LPP, mediante un apposito formulario. Il formulario, firmato dalla persona assicurata va inviato al seguente indirizzo:
    Fondo di garanzia LPP, Ufficio di direzione, Casella postale 1023, CH-3000 Berna 14.
    Il Fondo di garanzia LPP inoltra la richiesta all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) in Italia e verifica contemporaneamente se a vostro nome sono stati annunciati all’Ufficio centrale del 2° pilastro altri averi provenienti dalla previdenza professionale. L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale verifica, riferendosi ad un giorno di riferimento (90 giorni dopo la notifica di partenza presso le autorità competenti in Svizzera), se voi siete obbligatoriamente assicurati per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.

  • Matteo scrive:

    Salve a tutti
    Ho fatto la domanda per avere il 2 pilastro volevo sapere dopo quanti giorni dalla domanda ti versano i soldi grazie

  • infoinsubria scrive:

    @ Matteo: 2-3 settimane, se la domanda è stata accettata.

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