Nessuna liquidazione automatica del Secondo pilastro se si lascia la Svizzera

Pensionati (foto cc Monica Arellano Ongpin)
Pensionati (foto cc Monica Arellano Ongpin)

Fra i salariati stranieri che lavorano in Svizzera ce ne sono ancora molti che pensano che al momento del rientro nel paese d’origine sia possibile ottenere il rimborso dei contributi versato al Secondo pilastro, il fondo pensionistico che in Svizzera è obbligatorio. Da ormai quasi 10 anni, per i cittadini provenienti dai paesi dell’Unione europea e da quella dell’area di libero scambio AELS, ciò non è più possibile.

Nella misura in cui la persona interessata continui ad essere soggetta all’obbligo assicurativo in un altro Stato dell’UE (o dell’AELS) il capitale accumulato, chiamato prestazione di libero passaggio, rimane bloccato in Svizzera  fino al momento del pensionamento. Al momento di lasciare la Svizzera la persona assicurata ha la possibilità di aprire un conto di libero passaggio presso una banca o di costituire una polizza di libero passaggio presso una compagnia d’assicurazioni. Val la pena di valutare questa possibilità, perché eventualmente in questo modo si potranno ottenere dei migliori rendimenti.

In mancanza di indicazioni il capitale viene trasferito alla Fondazione istituto collettore LPP, Amministrazione conti di libero passaggio. In entrambi i casi comunque il versamento di questi averi come prestazione di vecchiaia, o sottoforma di capitale o come rendita, di regola è possibile al più presto 5 anni prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento.

Ci sono però tre casi in cui si può chiedere la liquidazione del capitale. Se per esempio la persona assicurata può dimostrare di non essere assoggettata all’obbligo di assicurazione sociale nel paese dove si stabilisce dopo aver lasciato la Svizzera (concretamente se non esercita più nessuna attività lucrativa), può chiedere il rimborso del capitale accumulato. Spetta alla persona assicurata provare di non essere iscritto alle assicurazioni obbligatorie per la vecchiaia, invalidità e superstiti nello Stato di nuova residenza. Il Fondo di garanzia LPP (l’organo che garantisce il buon funzionamento del Secondo pilastro) richiede l’inoltro di un formulario che va compilato integralmente e restituito al Fondo di garanzia LPP. I dati personali rilevati sono poi trasmessi alle autorità previdenziali del nuovo Paese di residenza – nel caso dell’Italia si tratta dell’INPS – che verifica, riferendosi ad un giorno di riferimento (90 giorni dopo la partenza definitiva dalla Svizzera), se la persona in questione non è soggetta all’assicurazione sociale nel rispettivo Stato.

Nel caso si proceda alla liquidazione, suggeriamo di verificare con un patronato (p. es. INAS) se dal punto di vista fiscale sia più conveniente farsi versare il capitale quando si è ancora domiciliati in Svizzera oppure di chiedere la liquidazione quando si già la residenza in Italia. Potrebbe infatti essere più conveniente farsela versare in Italia (clicca).

Un’altra possibilità di recuperare prima del pensionamento una parte del capitale è quella di investirlo nell’acquisto di una abitazione per uso proprio (clicca).

Infine è possibile chiedere il versamento del capitale del Secondo pilastro se si vuole iniziare una attività indipendente (clicca). La richiesta deve venir inoltrata al più tardi 12 mesi dopo l’iscrizione al Registro di commercio della nuova attività, presentando una corposa documentazione su quello che si intende fare (business plan, lista dei clienti, preventivo per le attrezzature che si vogliono comperare, prime fatture, ecc.).

L’indirizzo utile:

Fondo di garanzia LPP, Ufficio di direzione, Casella postale 1023, 3000 Berna 14, Tel. +41 (0)31 380 79 71, Fax +41 (0)31 380 79 76, [email protected], www.sfbvg.ch