L’indennità per lavoro ridotto sarà versata anche ai frontalieri

Verrà esteso anche anche ai frontaleri il diritto al cosiddetto “guadagno intermedio”, cioè l’indennità a cui hanno diritto i dipendenti che subiscono una riduzione della percentuale di lavoro presso la loro azienda. Lo ha comunicato Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Il guadagno intermedio è un ammortizzatore sociale all’avanguardia che garantisce al lavoratore una sicurezza economica e contrattuale molto importante.

In sintesi i lavoratori frontalieri che subiranno una riduzione della percentuale di lavoro presso la stessa azienda avranno diritto ad un’indennità (con il computo del “guadagno intermedio” appunto) che andrà a colmare in parte il salario perduto. Finora questa indennità era riservata ai lavoratori residenti.
Per averne diritto il lavoratore frontaliere dovrà ricevere dall’azienda un regolare preavviso di disdetta per la modifica del grado d’occupazione; non sarà invece possibile ridurre l’attività con effetto immediato, ma si dovrà appunto rispettare il periodo di preavviso sancito dal Codice delle obbligazioni o dai contratti collettivi di lavoro di categoria.
Durante il preavviso il frontaliere dovrà effettuare le ricerche di lavoro in Svizzera per poter dimostrare alle autorità che si sta prodigando per trovare una nuova occupazione secondo un livello salariale consono a quanto percepito in precedenza.
Inoltre il lavoratore dovrà annunciarsi all’Ufficio regionale di collocamento (URC) per l’iscrizione ed il controllo delle ricerche di lavoro effettuate. Il lavoratore dovrà anche annunciarsi presso una cassa disoccupazione per ricevere le prestazioni ossia le indennità di disoccupazione parziale.
Si tratta appunto di una novità assoluta che verrà senz’altro apprezzata dai frontalieri, anche se bisognerà evitare abusi in chiave speculativa da parte delle aziende. Per il momento si tratta di una semplice comunicazione giunta dalla SECO, la quale invierà nei prossimi mesi le istruzioni operative agli enti preposti. Solo allora verrà svelato a partire da quale data scatterà il diritto insieme a tutti gli altri dettagli del caso. In caso di disoccupazione totale il frontaliere dovrà invece continuare a fare riferimento all’Italia e avrà dunque diritto all’indennità NASPI erogata dall’INPS.
(da una comunicazione dell’Ufficio frontalieri OCST)