Ripartizione del Secondo pilastro in caso di divorzio

Sono una cittadina italiana separata da un uomo che lavora e vive in Svizzera. Prima di procedere con il divorzio, avrei bisogno di sapere come funziona  il sistema di ripartizione dei pilastri. Per avere la metà del secondo pilastro, è condizione necessaria che io vanti di un assegno divorzile? Se nel divorzio optassimo per la liquidazione “una tantum”, ho comunque diritto alla divisione del pilastro?

Si tratta di una materia complicata e delicata, e quindi possiamo dare solo qualche indicazione generale.  Innanzitutto va detto che la ripartizione è un obbligo. Le modalità della ripartizione del Secondo pilastro in caso di divorzio vanno regolate durante la procedura di divorzio, e possono essere fissate in una convenzione. Il primo problema da risolvere è l’ammontare del capitale che le spetta. Il capitale accumulato prima del matrimonio viene infatti dedotto dalla somma da suddividere. Poi vanno considerati eventuali riscatti e prelievi anticipati. E infine c’è da capire se lei ha diritto ad ottenere una liquidazione, oppure se la somma a lei destinata va a finire su di una polizza di libero passaggio, dove rimane bloccata fino a quando lei raggiunge l’età del pensionamento. Una volta chiariti questi punti, lei potrebbe rinunciare alla sua parte in cambio di un’altra forma di compensazione, ma è importante che l’accordo raggiunto rispetti in tutto e per tutto la legislazione svizzera in materia, perché in caso contrario non sarebbe valido e il Fondo di previdenza si rifiuterebbe di dargli seguito. Ci sembra quindi consigliabile far capo a uno studio legale. In questo opuscolo ci sono informazioni generali riguardanti le ripercussioni del divorzio sulla previdenza professionale (clicca).