Le tasse sulla liquidazione della cassa pensione svizzera

Sono  una cittadina svizzera con la doppia nazionalità italiana. Da qualche mese mi sono trasferita definitivamente in Italia. Ho deciso di voler riscuotere il II Pilastro, ma vorrei sapere le modalità fiscali, in quando nessuno conosce  il problema…

Per ottenere la liquidazione del capitale della cassa pensione (II pilastro) bisogna mettersi in contatto con il Fondo di previdenza presso cui si è assicurati (che normalmente informa sul capitale risparmiato) o, con l’Ufficio di coordinamento delle Casse pensioni svizzere con i paesi membri dell’Unione europea. Sul sito si trovano informazioni e formulari. Attenzione che dal 2007 le condizioni per riscuotere il capitale della cassa pensione svizzera sono cambiate: non basta più solo trasferirsi all’estero, ma bisogna dimostrare, con un attestato dell’INPS, che non si è più assoggettati ad assicurazioni obbligatorie e quindi a versare contributi previdenziali.

Al momento della liquidazione, l’Istituto di previdenza professionale svizzero preleva una trattenuta alla fonte,  L’aliquota prelevata dal fisco svizzero sulla liquidazione della cassa pensione dipende dall’ammontare del capitale e da altri fattori (vedi Direttive n. 6 e 7) della Divisione delle contribuzioni dove c’è anche una tabella con le aliquote).

Chi rientra in Italia è tenuto a a dichiarare al fisco italiano la somma riscossa.  Quando il beneficiario produce un attestato dell’Agenzia delle entrate che dimostri l’avvenuta dichiarazione all’Agenzia delle entrate, l’imposta prelevata in Svizzera viene rimborsata.

Su come vada tassato il II pilastro in Italia fino ad ora c’erano indicazioni contradditorie. Ora è stata fatta chiarezza: le prestazioni del cosiddetto Secondo pilastro, in qualsiasi forma esse vengano riscosse, verranno tassate dall’Italia con una aliquota del 5%.  Questa nuova legge è stata varata quest’anno (2017), e si applicherà quindi alle dichiarazioni a partire dal 2018. In attesa che l’Agenzia delle entrate indichi come affrontare i casi in sospeso, per questi ultimi la situazione rimane poco chiara.

La cosa importante da fare, a nostro parere, è dichiarare qualcosa,  in modo da non figurare come evasori. Vista la confusione tanto vale applicare già l’aliquota del 5% prevista dalla “voluntary disclosure” e dalla nuova legge. Se si sceglie questa strada, la rendita o la liquidazione del Secondo pilastro svizzero va inserita nel quadro RM del modello Unico, inserendo l’aliquota del 5% prevista per esempio anche per la pensione svizzera AVS. Non esiste la possibilità di far valere una franchigia.

È consigliabile farsi assistere in questa procedura da un patronato o da un commercialista.

(ringraziamo per i suggerimenti lo studio Andrea Bottoni, Viggiù)