Fatturazione dell’IVA italiana da parte di un artigiano svizzero che fa un lavoro in Italia

Ho una piccola falegnameria nel Locarnese. Un cliente tedesco che ha appena traslocato in Italia, mi ha chiesto di fare dei lavori. Ho visto che devo fatturare l’Iva italiana. Ma come faccio?

In estrema sintesi questa è la norma fiscale italiana per le prestazioni di servizio in generale: le prestazioni di servizio effettuate in Italia da un soggetto passivo non residente (p. es. svizzero), ma commissionate da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello stato italiano, sono operazioni territorialmente rilevanti ai fini IVA italiani; tuttavia è il soggetto passivo IVA italiano che deve adempiere agli obblighi di legge mediante un’autofattura.

Vediamo ora in pratica come operare:

1) L’operatore svizzero che riceve una richiesta di prestazione di servizio da una società italiana contribuente IVA (soggetto passivo) stabilita in Italia  deve fatturare il proprio lavoro svolto in Italia senza applicazione dell’IVA italiana e tanto meno dell’IVA svizzera. Sarà compito dell’operatore italiano adempiere agli obblighi di legge previsti dall’ art. 17 del DPR 633/72 con emissione di autofattura.

2) In caso l’operatore svizzero debba effettuare in Italia una prestazione di servizio ad un cliente “privato“ italiano (in pratica ad una persona fisica senza partita IVA e che richiede il servizio per suo uso personale), l’impresa svizzera dovrà essere in possesso (tramite il proprio” rappresentante fiscale”) della partita IVA italiana.

Successivamente vedremo le formalità per ottenere la partita IVA con il Rappresentante Fiscale ed i relativi compiti. Con la propria partita IVA italiana l’operatore svizzero può effettuare le proprie prestazioni in Italia a soggetti privati; la prestazione resa è pertanto imponibile ai fini IVA. L’operatore svizzero fatturerà la propria prestazione aumentata dell’IVA italiana che dovrà successivamente essere versata all’Agenzia delle Entrate tramite il proprio Rappresentante Fiscale.

L’operatore svizzero, per ottenere la partita IVA italiana deve nominare il Italia un proprio “rappresentante fiscale“. Costui deve essere una persona fisica residente in Italia che deve adempiere a tutti gli obblighi di legge per conto della società svizzera, rispondendo personalmente in solido con essa verso l’Agenzia delle Entrate. Pertanto il compito del rappresentante fiscale è di grande responsabilità in quanto questi deve permettere alla società svizzera di operare in Italia nella massima correttezza. Questo servizio viene offerto anche dal servizio di assistenza fiscale della Camera di commercio svizzera in Italia (clicca).

Alla società svizzera, con la nomina del “rappresentante fiscale”, pur mantenendo la sua “natura“ di società estera, è data la possibilità di operare in Italia e nell’UE, con gli stessi obblighi e diritti vigenti per una società residente in Italia. Questo vale anche per gli scambi intracomunitari ed internazionali, le cui regole prevedono l’emissione di fatture senza addebito di IVA. Così facendo, la società svizzera dovrà adempiere, come già detto, SOLO agli obblighi inerenti alla legge sull’IVA, NON essendo gravata delle imposte dirette.

A titolo di completezza va specificato che la società svizzera dovrà comunque valutare se non siano dati i presupposti per l’esistenza di una stabile organizzazione, cosa che avrebbe conseguenze anche dal profilo delle imposte dirette.

I problemi burocratici da risolvere per un artigiano ticinese che vuole lavorare in Italia non sono indifferenti. Per questo molte ditte ticinesi presenti sul mercato italiano hanno preferito dotarsi di una filiale in Italia. Per orientare le ditte svizzere interessate a operare in Italia sono stati pubblicati diversi Vademecum, di cui parliamo in questo articolo (clicca).