Residenza all’estero, famiglia in Italia
Da molti anni, io e mia moglie siamo frontalieri titolari di permesso G emesso dal cantone di Ginevra e risiediamo in Francia nella zona di confine con la Svizzera. Io e mia moglie siamo iscritti all’AIRE (Francia, consolato di Lione). Siamo tutti e due tassati alla fonte in Svizzera ed ogni anno facciamo anche la dichiarazione dei redditi in Francia in quanto residenti fiscali Francesi. La Francia non ci richiede il pagamento di nessuna imposta oltre a quello che gia’ paghiamo alla fonte in Svizzera in base all’accordo tra Francia e Svizzera / trattato contro la doppia imposizione.
Mia moglie ha ora un’opportunita’ lavorativa in Italia (Torino) dove si trasferirebbe con nostro figlio di 5 anni.
La DOMANDA E’: se mia moglie si trasferisse in Italia (e spostasse la sua residenza li’), dovro’ dichiarare il mio reddito svizzero (francese?) al fisco italiano? Sarei imponibile IRPEF (anche se con credito per le imposte gia’ pagate in Francia/Svizzera)?
Come abbiamo già scritto in altra sede, anche se si è residenti all’estero e iscritti all’AIRE, se il centro degli interessi – e la famiglia viene considerato tale – è in Italia, il fisco può individuare in Italia il domicilio di un contribuente, e quindi ritenere che i suoi redditi siano da tassare in Italia.
Recentemente però le Commissioni tributarie chiamate a pronunciarsi sulla questione hanno in diversi casi concluso che se il contribuente la cui famiglia si trova in Italia può dimostrare di essere effettivamente residente all’estero debba essere considerato residente all’estero anche dal punto di vista fiscale (vedi per esempio qui).
Se quindi lei dimora per più di 183 giorni all’anno in Francia, ed è in grado di dimostrarlo, con contratto d’affitto, bolletta della luce, abbonamento della palestra, iscrizione all’AIRE, estratto dell’anagrafe del Comune di residenza in Francia, e così via, la Commissione dovrebbe riconoscere che l’oggettiva dimora abituale del contribuente è all’estero.
Questo orientamento non rappresenta comunque un mutamento della considerazione degli „interessi familiari“ per determinare la residenza fiscale, in quanto la verifica si basa sull’esame della situazione specifica del contribuente oggetto dell’accertamento.
La risposta che ci sentiamo di poter dare è quindi questa: lei si può considerare un residente fiscale estero, e quindi non dichiarare in Italia, ma non si può escludere la possibilità di dover far ricorso contro un accertamento dell’Agenzia delle entrate, ottenendo ragione solo in sede di Commissione tributaria.