I residenti in Italia con averi finanziari all’estero devono versare l’IVAFE

L’IVAFE è una imposta su prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti da persone fisiche residenti in Italia. Chi detiene averi finanziari all’estero deve quindi dichiararli seguendo le regole previste dall’IRPEF. In genere per l’IVAFE (Imposta sugli averi finanziari detenuti all’estero) può venir fatto valere un credito d’imposta per quanto eventualmente versato al fisco estero.

Dal 2012 anche i frontalieri sono chiamati a dichiarare questo genere di attività finanziarie. Nel caso dei frontalieri questa imposta patrimoniale,  interessa in particolare conti correnti – come il conto salario – e libretti di risparmio. L’obbligo dichiarativo scatta solo se la giacenza media annua raggiunge o supera la cifra di € 5000. Qui si può consultare la scheda dedicata all’IVAFE dall’Agenzia delle entrate (clicca).

Se la giacenza media (di tutti i conti sommati) è superiore a € 5000 va dichiarata nel modello Redditi PF (ex Modello UNICO), con l’obbligo di versare una imposta di bollo di € 34,20 per ogni conto. Gli interessi vanno riportati nel quadro RM.

Devono venir riportate nel modello Redditi PF altre attività finanziarie che non siano conti correnti o di risparmio, come assicurazioni private, obbligazioni, fondi. L’imposta patrimoniale IVAFE ammonta al 2 per mille per ogni attività finanziaria. E naturalmente vanno dichiarate anche le entrate dovute a cedole, dividenti o interessi, sulle quali si pagherà l’imposta sui redditi. Gli averi del Secondo pilastro, o eventuali Polizze di libero passaggio non vanno dichiarati, in quanto fino al pensionamento questi averi sono bloccati.

I frontalieri in attività sono esonerati dal monitoraggio fiscale e dal dichiarare questi attivi nel quadro RW. Fino a una giacenza media di € 15’000, sono esonerati anche gli ex frontalieri e i pensionati. Se gli attivi di conti correnti o libretti di risparmio superano questa cifra, per ex frontalieri e pensionati l’esenzione viene a cadere,  e gli attivi andranno dichiarati nel quadro RW.

Altre attività finanziarie detenute da ex frontalieri e pensionati (assicurazioni private, obbligazioni, fondi) rientrano nel monitoraggio fiscale e vanno dichiarate nel quadro RW.

Sono esenti le partecipazioni in società estere e la detenzione di metalli preziosi da parte di soggetti residenti in Italia. Nessuna agevolazione è prevista per le persone fisiche che lavorano all’estero per lo Stato italiano, o per quelle che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali.