L’imposta sul valore degli immobili situati all’estero IVIE

L’IVIE è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia proprietarie di terreni e fabbricati all’estero. Per determinare la base imponibile si fa capo al valore catastale estero. Per la Svizzera fa stato il prezzo d’ acquisto o il valore di mercato. Nel caso di immobili situati in Svizzera, dall’IVIE sono detraibili l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche e l’imposta immobiliare. Se l’importo risulta inferiore a 200 euro, l’IVIE non è dovuta. .

Anche i frontalieri, nel caso possiedano degli immobili in Svizzera, sono tenuti a dichiararne il valore nel quadro RW e a versare l’imposta corrispondente. L’aliquota è pari allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). L’aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Sono previste anche detrazioni nel caso in cui l’abitazione venga usata come abitazione principale durante l’attività lavorativa all’estero. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l’eventuale eccedenza di imposta estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef.