Residenti in Svizzera che lavorano all’estero e cassa malati
Sono italiana e vivo e lavoro in Svizzera (permesso C). Il mio fidanzato è italiano e lavora in Italia e vorrebbe trasferirsi da me per convivere, pur continuando a lavorare in Italia. Deve pagare la cassa malati?
Le persone domiciliate in Svizzera sottoposte al sistema sanitario di uno Stato dell’Unione europea, o dell’AELS (Islanda, Norvegia e Lichtenstein), per esempio perché lavorano all’estero, possono chiedere di venir esonerate dall’obbligo di assicurarsi presso una Cassa malati. Il pagamento delle cure in Svizzera viene assicurato da una istituzione creata dalle Casse malati svizzere, chiamata Istituzione comune LaMal (clicca) che si fa carico dei costi delle cure e si preoccupa poi di farsi rimborsare le spese dalle competenti assicurazioni sanitarie all’estero.
Questa soluzione interessa in modo particolare chi trasferisce il domicilio in Svizzera, ma continua a lavorare nel suo Paese. Per approfittare di questa possibilità occorre registrarsi presso l’Istituzione comune LAMal, a Soletta. Per farlo occorre produrre un attestato rilasciato dall’istituzione che garantisce le cure mediche nel Paese dove si svolge la propria attività lavorativa, per esempio l’ASL in Italia (Attestato S1), compilare il modulo E 106 (nel caso di un dipendente) che si può scaricare qui (clicca) od ottenere presso l’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone di domicilio.
I residenti in Ticino possono rivolgersi all’Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona (clicca) per ottenere le necessarie informazioni.