I frontalieri potranno regolarizzare i conti esteri versando il 3%

L’aula del Senato italiano

Buone notizie per i frontalieri e gli ex emigrati che non hanno ancora dichiarato i loro conti in Svizzera: i contribuenti residenti in Italia, ex lavoratori frontalieri o emigrati che erano iscritti all’Aire, o i loro eredi, potranno regolarizzare depositi sui conti correnti e libretti detenuti all’estero e mai dichiarati al fisco italiano con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Saranno però  prorogati fino a giugno 2020 i termini di accertamento.

 

La misura è già stata approvata dal Senato, mentre la Camera dei deputati, sarà chiamata ad esprimersi a breve. La misura di legge consentirà a chi ha violato in passato gli obblighi di monitoraggio fiscale di regolarizzare la propria posizione pagando un’imposta fissa del 3% sul saldo delle attività a fine anno.
La sanatoria riguarda unicamente le prestazioni che rientrano nel riquadro RW. In particolare possono essere interessati allo scudo fiscale i seguenti soggetti:
– Frontalieri in attività e pensionati che non hanno dichiarato eventuali attività finanziarie ed investimenti maturati sul conto corrente svizzero.
– Gli ex frontalieri e ex emigrati (disoccupati e pensionati) che hanno mantenuto aperto il conto corrente svizzero senza dichiararlo al fisco.
Ricordiamo invece che i frontalieri in attività che maturano sul conto corrente unicamente i propri salari sono esonerati per legge dal monitoraggio fiscale e non vengono pertanto interessati dal presente scudo. Ricordiamo anche che questi stessi soggetti sono comunque tenuti a dichiarare il conto corrente per pagare un’imposta di bollo fissa di 34,20 € (solo se la giacenza media del conto supera i 5’000 €).
Va ribadito poi che lo scudo fiscale in oggetto interessa unicamente le attività che rientrano nel quadro RW; ne consegue che sembrerebbero escluse dalla mini-sanatoria eventuali imposte evase sui redditi da lavoro (es. frontalieri fuori fascia, prepensionamenti) che non potranno essere regolarizzate con questa via privilegiata.
Infine non potranno essere rese oggetto dello scudo fiscale le attività che sono già state regolarizzate tramite la procedura di voluntary disclosure.
Come detto in apertura si attende ora l’approvazione del testo definitivo della Camera dei Deputati. Le informazioni attuative saranno poi eventualmente comunicate solo in seguito tramite apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Andrea Puglia, Ufficio frontalieri OCST