Esportare in Italia attraverso i magazzini IVA

Esiste, per chi esporta beni in Italia da paesi extracomunitari, la possibilità di evitare far pagare l’Iva all’importatore italiano?

Beni e servizi venduti da una ditta extra UE a un cliente finale italiano sono sottoposti all’IVA italiana. Nel caso in cui l’operatore svizzero debba effettuare in Italia una prestazione di servizio o venda un prodotto ad un cliente “privato” italiano (in pratica una persona fisica senza partita IVA e che richiede il servizio per uso personale), l’impresa svizzera dovrà essere in possesso, tramite il proprio rappresentante fiscale, della partita IVA italiana.

Se il cliente italiano è un soggetto passivo IVA (vale a dire con partita IVA) il fornitore svizzero fattura senza applicazione né dell’IVA né dell’IVA svizzera. Sarà compito dell’operatore italiano adempiere agli obblighi di legge previsti dall’art. 17 DPR 633/72 con emissione di autofattura.

Nel caso di esportazione in Italia di merci e materiali, ci sono però anche altre possibilità. Quella più usata è rappresentata dalla classica esportazione di beni da paesi non UE: all’arrivo dei beni in dogana italiana occorre pagare i dazi e l’IVA italiana; questo pagamento può essere inizialmente sopportato dall’esportatore o dallo spedizioniere con recupero o riaddebito successivo sul cliente italiano.

Come detto, questa è la forma più usata ma è anche la più onerosa in termini di impegno finanziario. Infatti è vero che per i soggetti passivi l’IVA non è un costo ma è sempre un impegno di liquidità che in certi momenti potrebbe essere pesante da affrontare. L’acquirente italiano pertanto, in tale ipotesi, avrà una fattura emessa dal proprio fornitore non UE senza IVA ed avrà una bolla doganale con l’indicazione dell’IVA pagata in dogana. L’acquirente italiano farà quindi le proprie registrazioni contabili seguendo le normali procedure.

La seconda possibilità per l’esportatore non UE, solo nell’ottica di agevolare il proprio cliente italiano con partita IVA e quindi essere maggiormente competitivo con i propri prodotti venduti in Italia, è l’uso dei magazzini IVA. Con questa seconda procedura è possibile effettuare delle esportazioni / importazioni senza pagamento di IVA ma unicamente col pagamento di dazi se dovuti. Per prima cosa il fornitore non UE deve identificarsi in Italia ai fini IVA mediante la nomina di un proprio rappresentante fiscale e quindi ottenere una partita IVA italiana.

Allorché la merce dall’estero viene inviata in Italia, alla dogana italiana dovrà essere dichiarata l’intenzione di introdurre i suddetti beni in magazzini IVA e dovrà essere indicato con precisione il nome e l’indirizzo del magazzino. Se ci sono dazi da pagare andranno ivi liquidati. Con questa operazione la merce viene immessa in libera pratica e quindi nazionalizzata italiana. Attualmente questa operazione è gravata da fidejussione che può essere fornita dal cliente italiano o, come accade più facilmente, dal magazzino IVA che riceverà poi la merce od anche dall’esportatore non UE.

Questa garanzia è operante solo per le ore che intercorrono dal passaggio dei beni dalla dogana all’arrivo nel magazzino IVA e serve a garantire l’Erario che la merce non venga contrabbandata successivamente all’ingresso in Italia.

Molte volte il fornitore o il cliente italiano o il gestore del magazzino IVA stipulano una polizza fidejussoria, di durata annuale , con una banca o una assicurazione per un valore adeguato alle proprie esigenze di lavoro , in modo da poter operare per un anno senza alcun problema con IVA ; in pratica si pagano solo le spese per l’emissione di una fidejussione.

Successivamente la merce deve essere introdotta nel magazzino IVA prefissato senza alcun bisogno di essere scaricata dal mezzo di trasporto.

Tra il gestore del magazzino IVA e il rappresentante fiscale italiano della ditta estera, telematicamente vengono scambiati i documenti necessari al rilascio della merce. Normalmente nel giro di 30/ minuti dall’ingresso nel magazzino IVA l’operazione è conclusa e la merce può essere inoltrata a destino.

A questo punto il rappresentante fiscale italiano emetterà la fattura sul cliente italiano (soggetto passivo) senza applicazione IVA e sarà quest’ultimo ad effettuare nella propria contabilità l’inversione contabile (registrazione dell’imponibile più l’IVA calcolata sia sul registro acquisti che quello delle vendite).

Così facendo si ottempera alle disposizioni di legge (art. 17 DPR 633/72) che prevede appunto la sola indicazione ai fini fiscali dell’IVA sia sul registro IVA vendite che acquisti, ma di fatto resta ininfluente in quanto nulla. La procedura suddetta si applica solo nel caso in cui il cliente italiano è un soggetto passivo con partita IVA.

Questa procedura che è più complicata nella spiegazione che non nell’attuazione , come detto, è di sicuro vantaggio per il cliente soggetto passivo italiano e di valore commerciale per il fornitore svizzero.

In caso di vendita a privati consumatori italiani, la fattura che emetterà il rappresentante fiscale sarà gravata di IVA e successivamente verrà versata all’Erario.

(ringraziamo lo studio fiscale Giorgio Rizzi, Milano, [email protected] per la consulenza)