Che cosa succede con il nuovo Decreto legge che esclude il monitoraggio fiscale per i frontalieri?

La circolare n. 45 dell’Agenzia delle entrate conferma che per il 2009 i frontalieri domiciliati entro i 20 km dal confine con la Svizzera (fascia A)  non dovranno più comunicare nulla al fisco italiano riguardo ai loro risparmi in Svizzera.

Leggermente diverso il discorso per coloro che abitano oltre i 20 km dal confine (fascia B). Questi, pur essendo  considerati dal diritto svizzero frontalieri con permesso G, sono fiscalmente italiani. Per cui anche se sottoposti in Svizzera all’imposta alla fonte, le tasse le pagano anche nel loro paese. Devono quindi dichiarare il reddito conseguito in Svizzera che eccede la una somma esente di € 8000.  Per le imposte pagate in Svizzera spetta loro un credito d’imposta. Con il decreto legge, tuttavia, non sono tenuti a monitorare il “secondo pilastro” (la previdenza obbligatoria) che viene dedotto direttamente dal loro salario. Devono invece dichiarare un eventuale III pilastro e tutte le attività finanziarie detenute in Svizzere (per es. conti risparmio e investimento).

Decreto legge del 31 maggio 2010,N. 78,  art. 38

Convenzione sulla doppia imposizione fra l’Italia e la Svizzera

Parere dell’Agenzia delle entrate sulla tassazione dei frontalieri che non risiedono nella fascia di frontiera