Acquisto di immobili in Svizzera da parte di stranieri

In Svizzera l’acquisto di immobili (case, terreni) da parte di cittadini stranieri non residenti è sottoposto a severe restrizioni. La materia è retta dalla Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE). Riassumiamo qui alcuni punti principali, rimandando per un approfondimento al testo della legge (clicca).

Molto sinteticamente, gli stranieri cittadini di Paesi membri dell’UE/AELS residenti (permessi L, B, C) in Svizzera possono acquistare in Svizzera fondi destinati all’uso commerciale o artigianale o per uso proprio come abitazione primaria; gli stranieri cittadini di Paesi che non fanno parte dell’UE/AELS devono chiedere una autorizzazione anche se sono dimoranti, mentre gli stranieri non residenti sono esclusi dall’accesso alla proprietà immobiliare, fatte salve alcune eccezioni.

Per i non dimoranti, le condizioni per ottenere l’autorizzazione sono molto restrittive: una eccezione di rilievo, è rappresentata dall’acquisto di residenze secondarie, che possono essere autorizzate dai Cantoni solo se soddisfano certi criteri: generalmente le autorizzazioni vengono concesse per l’acquisto di una case di vacanza, con una superficie non superiore a 200 mq e il cui terreno abbia un’area superiore a 1000 mq. Anche le persone residenti all’estero, ma impiegate in Svizzera (permesso G), possono acquistare in Svizzera una abitazione secondaria in cui risiedere durante la settimana.

L’autorità a cui bisogna rivolgersi per ottenere l’autorizzazione è l’Autorità di prima istanza LAFE per l’acquisto di fondi (proprietà immobiliari o diritti assimilati) in Svizzera. Di solito si trova presso l’Ufficio dei registri del distretto in cui si trova il fondo.

Il compito di evitare il rischio di aggiramenti della Legge, spetta alle Commissioni di sorveglianza per l’applicazione della LAFE. L’Ufficio dei registri segnala le transazioni immobiliari dei di cittadini stranieri alla Commissione, che interviene nei casi sospetti. Se per esempio un cittadino straniero ottiene il permesso di dimora, acquista un immobile e dopo 6 mesi riparte per l’estero, si procede a un accertamento e l’autorizzazione può anche essere revocata.

Se però un cittadino straniero, dopo alcuni anni di residenza in Svizzera, cambia domicilio o lascia il Paese, può farlo. In questi casi viene considerato alla stregua di un residente e può quindi rimanere in possesso del fondo o anche affittarlo. È però consigliabile segnalare alla Commissione di sorveglianza le proprie intenzioni, in modo da evitare il fastidio di un accertamento. La Commissione potrebbe infatti voler verificare se l’acquirente già fin dall’inizio non aveva l’intenzione di utilizzare l’abitazione per sé, magari cambiando il domicilio unicamente per acquistare numerose abitazioni senza autorizzazione. In questo caso, evidentemente, la legge sarebbe violata.