Sono frontaliere. Come mi devo regolare per la cassa malati?

In virtù dei contratti bilaterali tra la Svizzera, l‘UE e i suoi stati membri è entrato in vigore il nuovo principio della sede di lavoro per l‘obbligo di assicurazione contro le malattie. Ne consegue che in linea di massima devono stipulare un‘assicurazione di base anche i frontalieri/le frontaliere e i componenti non attivi della loro famiglia con residenza in uno stato membro dell‘UE o dell’AELS/EFTA.

Possibilità di esonero per…

Frontalieri / frontaliere e componenti non attivi della loro famiglia in Germania, Finlandia, Francia, Austria e Italia possono farsi esonerare dall‘obbligo di assicurazione durante 3 mesi dopo lo stabilimento del permesso, qualora siano già coperte da un assicurazione sull’assistenza in caso di malattia nel proprio paese di residenza. Alla domanda devono essere accluse una copia della polizza assicurativa e del permesso del frontaliere.

Assicurazione obbligatoria in Svizzera per…

Frontalieri / frontaliere provenienti da Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria e Cipro, così come componenti non attivi della loro famiglia in Belgio, Bulgaria, Estonia, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca e Cipro.

Eccezioni per…

Componenti non attivi della famiglia di frontalieri e frontaliere in Danimarca, Gran Bretagna, Liechtenstein,Portogallo, Svezia, Spagna e Ungheria. Queste persone non sono soggette all‘obbligo di assicurazione in Svizzera.

Riduzione del premio anche per assicurati con residenza in uno stato dell‘UE o dell’AELS/EFTA.

E‘ prevista una riduzione del premio per le persone:

con un assicurazione obbligatoria sull‘assistenza in caso di malattia in Svizzera,

con un patrimonio complessivo in patria e all‘estero e con un reddito complessivo in patria e all‘estero inferiori ai limiti accordando un diritto ad una riduzione del premio.

Il modulo per la domanda può essere richiesto presso l‘Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone in cui è stato stabilito il contrato di lavoro.