Estensione del trattamento fiscale favorevole per docenti e ricercatori: dettagli sul pagamento del 5% o 15%
La facoltà di estendere il regime fiscale per docenti e ricercatori che hanno traslocato in Italia prima dell’anno fiscale 2020, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 10% o del 5%, deve essere esercitata ogni volta che si verifica un evento significativo, come la nascita di un figlio. Di norma, l’arrivo di ogni figlio richiede un nuovo pagamento per usufruire di un’estensione ulteriore del regime. Un’eccezione si verifica se un figlio nasce prima del termine del 30 giugno, data entro la quale deve essere effettuato il pagamento dell’imposta per l’estensione già prevista: in questo caso, è possibile combinare le estensioni, evitando costi duplicati. Questa è la spiegazione principale fornita nella risposta a interpello n. 80/2026 del 18 marzo 2026. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il dubbio sollevato da un docente universitario che, dopo aver vissuto all’estero, ha usufruito del regime favorevole dal 2019 al 2022, come previsto dall’articolo 44 del Dl. n. 78/2010. È importante sottolineare che, a differenza del regime per gli impatriati, questa agevolazione, che prevede la detassazione del 90% del reddito del docente o ricercatore, non è stata modificata dalla recente riforma fiscale. Nello specifico, dopo aver goduto del regime per il periodo ordinario, nell’aprile 2023 il contribuente ha scelto di estendere il regime a otto anni in totale, effettuando il pagamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2023, avendo un figlio minorenne nato nel 2018. Nel corso del 2023 è nata una seconda figlia, ma dopo la scadenza del 30 giugno. Il contribuente riteneva che il pagamento già effettuato fosse sufficiente per ottenere direttamente l’estensione più lunga (pari a undici anni fiscali in totale), affermando che la presenza di due figli doveva essere valutata per l’intero anno fiscale in cui avviene la nascita e non al momento del pagamento dell’imposta sostitutiva. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il requisito deve essere posseduto al momento in cui si esercita l’opzione, che coincide con il pagamento entro il 30 giugno. In particolare, la presenza di uno o più figli deve essere confermata a tale data. Pertanto, nel caso specifico, il contribuente aveva solo un figlio al 30 giugno 2023 e può accedere solo alla prima estensione del regime, rendendo necessario un nuovo pagamento per godere dell’ulteriore proroga.
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