Europa Inasprisce le Regole: Nuovi Limiti all’Importazione di Beni Culturali Extra UE!

A partire dal 28 giugno 2025 entrano in vigore nuove regolamentazioni: divieti, licenze e dichiarazioni

La decisione del governo italiano di ridurre il budget del MiC per i prossimi tre anni nella legge di bilancio si rivela particolarmente inopportuna. Infatti, nel 2025 sarà applicato integralmente il Regolamento (UE) 2019/880, che riguarda l’importazione di beni culturali extra-UE all’interno dell’area doganale dell’Unione Europea. Questo regolamento si unisce al corpo legislativo secondario dell’UE che già disciplina l’esportazione di beni culturali ritenuti patrimonio nazionale, ovvero quelli creati o scoperti entro i confini doganali dell’Unione (Regolamento (CE) n. 116/2009 e Direttiva 2014/60/UE). Il nuovo regolamento stabilisce che i paesi dell’UE adottino tre principali regimi: un divieto totale già esistente e altri due relativi a beni che richiedono una licenza di importazione o una dichiarazione di importazione, entrambi effettivi da giugno 2025. La gestione e l’inserimento della documentazione necessaria avverranno tramite un sistema elettronico (art. 8), il quale comporterà costi aggiuntivi per la formazione del personale. Il mercato dovrà inoltre abituarsi all’uso dei certificati di esportazione. Il 28 giugno 2025 segnerà un punto di svolta per quei beni per cui tali documenti sono necessari.

Il regolamento impone un divieto totale di importazione per tutti i beni culturali elencati nell’Allegato A che siano stati rimossi illegalmente dal paese di origine. Sarà quindi necessario consultare le leggi dello stato da cui proviene il bene. Questa categoria include beni archeologici, elementi di monumenti artistici o storici, siti archeologici, antichità di oltre 100 anni, dipinti, opere d’arte, statue, incisioni, stampe, litografie, manoscritti, incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antiche.

La licenza di importazione riguarda i beni indicati nell’Allegato B, come artefatti archeologici e componenti derivati dallo smembramento di monumenti storici o siti archeologici di oltre 250 anni, indipendentemente dal valore. Questi potranno essere importati solo previa concessione di una licenza dall’autorità competente dello Stato membro in cui vengono presentati per l’immissione in libera pratica. La richiesta di licenza, secondo l’art. 4, dovrà essere inserita dal “proprietario del bene” nel sistema elettronico, allegando la documentazione che comprovi la legittima esportazione. L’autorità competente ha 21 giorni per richiedere documentazione aggiuntiva e 90 giorni dal ricevimento della domanda completa per fornire una risposta. Le licenze concesse sono valide in tutta l’UE per la circolazione del bene, ma non come prova della sua legittima presenza sul territorio.

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Le motivazioni per un eventuale rifiuto della licenza sono chiaramente specificate dal Regolamento. In caso di diniego motivato, l’informazione verrà comunicata a tutti gli Stati Membri e alla Commissione attraverso il registro elettronico.

Un regime semplificato, previsto dall’art. 5, si applica ai beni culturali elencati nell’Allegato C che abbiano più di 200 anni e un valore superiore a 18.000 euro, come oggetti di interesse paleontologico, storico, antichità, insieme a iscrizioni, monete e sigilli incisi, dipinti, disegni, ecc. Per questi beni è necessaria una dichiarazione del proprietario da caricare sul sistema elettronico. La dichiarazione deve includere un affidavit firmato dal proprietario che attesti la conformità delle esportazioni con le leggi del paese di origine, oltre a un documento standardizzato per una dettagliata descrizione dei beni culturali, utile per l’identificazione e la tracciabilità una volta entrati nel mercato europeo. In assenza di informazioni sul paese di origine, si farà riferimento alla legislazione del paese in cui i beni sono stati importati prima del 24 aprile 1972 o dove sono stati conservati per più di cinque anni per scopi diversi dall’uso temporaneo, transito, riesportazione o trasbordo. Questa misura mira a prevenire il bypass del regolamento attraverso l’illecita spedizione dei beni culturali in altri paesi terzi prima della loro importazione nell’UE. La nuova regolamentazione, che introduce controlli più stringenti sulle importazioni, aumenterà inevitabilmente i costi per gli operatori del settore. I requisiti più rigorosi, in particolare per i beni archeologici e quelli di valore superiore, richiederanno il supporto di avvocati degli Stati Membri e di paesi terzi, nonché di esperti in provenance research per le attività di due diligence.

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