I fornitori di servizi devono essere autorizzati per operare. Rischio di opacità: gli investitori sono invitati a prendere misure di protezione
A partire dal primo luglio, il periodo di transizione stabilito dal Regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività (MiCAR) è concluso. Attualmente, nella totalità dei paesi membri dell’Unione europea, l’offerta di servizi legati alle cripto-attività è consentita unicamente agli enti che hanno ricevuto una specifica autorizzazione come Casp (Crypto-Asset Service Provider) e agli intermediari già sotto supervisione che hanno manifestato l’intenzione di fornire tali servizi.
In Italia, sotto la supervisione congiunta della Consob e della Banca d’Italia, sono stati autorizzati fino ad oggi nove Casp: Checksig, Conio, CryptoSmart, Hercle, Hodlie, Olliv Italia, Riv Digital e Young Platform, oltre a un intermediario bancario, la Banca Sella, che ha presentato la notifica per l’erogazione di servizi cripto-attivi. Questi soggetti sono registrati nel Registro dei fornitori di servizi per le cripto-attività gestito dall’Esma (l’autorità europea di regolazione e di vigilanza dei mercati finanziari), e sono autorizzati a operare in tutti i Paesi dell’UE grazie al regime di «passaporto europeo». Ciò implica che in Italia possono operare non solo i nove Casp autorizzati, ma anche quasi 300 operatori che hanno ottenuto l’approvazione in altri paesi dell’Unione.
Gli operatori che non hanno ricevuto l’autorizzazione come Casp in nessun paese dell’UE devono interrompere le loro attività, limitandosi a gestire le operazioni necessarie per concludere i rapporti esistenti con i clienti, permettendo il trasferimento o la liquidazione delle loro posizioni, proteggendo allo stesso tempo gli interessi dei clienti e riducendo i rischi per il mercato.
L’Esma ha pertanto sollecitato gli investitori a assicurarsi che il loro fornitore di servizi sia effettivamente autorizzato, verificando il Registro dei fornitori di servizi per le cripto-attività sul sito web dell’Autorità. Ha inoltre richiesto agli operatori non autorizzati di organizzare piani di dismissione ordinata, che facilitino il trasferimento delle attività dei clienti verso fornitori autorizzati o portafogli gestiti autonomamente, e di comunicare «chiaramente, prontamente e ripetutamente con i clienti» per informarli sui tempi per la cessione, il trasferimento o la chiusura delle loro posizioni.

Nonostante le direttive delle autorità siano esplicite, persiste il rischio che investitori non informati continuino a rivolgersi a fornitori non licenziati che non hanno comunicato questa variazione ai loro clienti. Come sottolinea Ferdinando Ametrano, CEO e fondatore di CheckSig, la prima azienda a ricevere la licenza da Consob: «Abbiamo registrato flussi in entrata da clienti di Binance, che sta effettivamente cessando le operazioni nell’Unione europea; non osserviamo però lo stesso da altri operatori non autorizzati, che sembrano continuare le loro attività. E non abbiamo rilevato azioni di enforcement nei confronti degli operatori senza licenza».
Ma quali sono i rischi concreti per gli investitori che operano con intermediari non autorizzati? Ametrano spiega: «Un insieme di pericoli. Il primo è una maggiore esposizione al rischio di frodi. Anche in assenza di intenti fraudolenti, gli operatori senza licenza MiCAR non offrono garanzie verificate da un’autorità di vigilanza riguardo elementi essenziali come la separazione tra i fondi dei clienti e le risorse dell’azienda, gli standard di sicurezza informatica, la trasparenza nelle informazioni e le misure contro il riciclaggio di denaro— con il rischio reale, su quest’ultimo punto, di congelamento dei conti durante i controlli. Inoltre, in caso di dispute, non è possibile appellarsi alle autorità di vigilanza nazionali, come la Consob o la Banca d’Italia, per la tutela dei propri diritti».

Marco Tullio Giordano, avvocato e partner di 42 Law Firm, aggiunge un ulteriore elemento ai possibili scenari di rischio: «Se il proprio fornitore non è autorizzato, il cliente deve agire immediatamente: trasferendo le cripto-attività a un Casp autorizzato o a un wallet auto-custodito. Non farlo espone a un rischio tangibile: la mancanza delle protezioni MiCAR, incluse quelle relative agli asset dei clienti, e il pericolo di ritrovarsi con posizioni liquidate d’autorità al raggiungimento della scadenza fissata dalla piattaforma». Alle conseguenze meno gestibili: «Con l’avvio delle sanzioni, il sito dove sono depositate le cripto potrebbe diventare irraggiungibile, creando difficoltà per gli utenti che non hanno agito tempestivamente».
Articoli simili
- Consob blocca la memecoin di Corona: scopri l’offerta abusiva!
- Esma lancia allarme su criptoattività: attenzione alle piattaforme extra UE, avverte Bankitalia!
- Consob blocca 6 siti! Scopri quali sono per evitare truffe finanziarie online.
- Criptovalute: ESMA avverte, investire è “molto rischioso”!
- Osl Pay conquista l’Europa: nuovo investimento da 200 milioni di dollari!