Frontalieri con conti svizzeri: è ora di mettersi in regola

 

 

 

 

 

(foto Infoinsubria)

 

 

 

 

Tira un’aria nuova nelle banche svizzere. Se ne sono accordi anche molti ex frontalieri: in più di un caso chi per esempio ha cercato di effettuare un prelevamento importante in una banca di Lugano ha incontrato difficoltà se non era in grado di dimostrare che il conto era regolarmente dichiarato al fisco italiano.

Sono le prime conseguenze delle nuove norme sull’evasione e sul riciclaggio approvate dal governo italiano lo scorso anno, che inaspriscono le sanzioni per chi detiene irregolarmente conti all’estero, rendendo complici anche le banche di eventuali irregolarità. Per evitare di venir arrestati magari al sabato facendo la spesa a Como, i funzionari di banca svizzeri sono così diventati estremamente prudenti.

Tanto più che la Svizzera si è impegnata, a partire dal 2018, ad introdurre lo scambio automatico di informazioni fiscali con gli altri paesi dell’Unione europea. Il fisco italiano, a certe condizioni, potrà quindi chiedere informazioni sugli averi depositati in Svizzera dai propri soggetti fiscali.

Le nuove norme prevedono però anche la possibilità di regolarizzare la propria situazione, attraverso la cosiddetta “voluntary disclosure” (VD), ovvero la dichiarazione volontaria. Questa normativa consente a tutti i soggetti che sono fiscalmente residenti in Italia, di far emergere, regolarizzare e quindi, se desiderato, rimpatriare i capitali detenuti irregolarmente all’estero.

Si tratta insomma di una sorta di condono, con due caratteristiche assolutamente nuove e innovative rispetto alle normative simili degli anni passati:

1) la dichiarazione volontaria è nominativa, ovvero viene effettuata dal contribuente, quindi non è anonima;

2) le imposte evase vengono totalmente pagate senza alcuna riduzione.

Per i frontalieri ed ex frontalieri con delle situazioni irregolari si tratta di una possibilità rimettere a posto le cose, e di evitare problemi più gravi in futuro. Dopo il successo dell’edizione 2015 la “voluntary disclosure” viene riproposta con scadenza 31 luglio 2017.

Per chiarire in modo più preciso le implicazioni delle nuove normative per il frontalierato, abbiamo posto alcune domande ad Andrea Bottoni  commercialista a Viggiù e specializzato nella soluzione degli specifici problemi fiscali in cui sono confrontati i frontalieri.

Cosa c’entrano i frontalieri con la “dichiarazione volontaria”?

Innanzitutto va ricordato che anche i frontalieri sono soggetti fiscalmente italiani e come tali sono obbligati a pagare le imposte italiane su:

1) salari e stipendi per attività lavorativa in Svizzera. Fanno eccezione i frontalieri residenti in una fascia di 20 chilometri dal Cantone in cui lavorano (va verificata l’appartenenza alla fascia del singolo comune italiano);

2) guadagni di capitali, ovvero interessi attivi derivanti da conti correnti, dividendi, cedole e altri tipi di interessi percepiti su investimenti finanziari;

3) plusvalenze derivanti dalla compravendita di titoli, obbligazioni e altri strumenti finanziari, incluso oro e valuta.

Oltre alle imposte da pagare, i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono obbligati a compilare il quadro RW per tutte le attività finanziarie detenute all’estero (conti correnti, investimenti, oro, ecc.) e tutti i beni (auto, immobili, ecc.). Tale obbligo vige dal 1990.

Per tale secondo obbligo vige un esonero da verificare annualmente per coloro che sono frontalieri al 31.12 di ogni anno e lo sono stati per almeno la metà dell’anno stesso.

Molti frontalieri ed ex frontalieri sono però poco informati sugli obblighi ai quali sono sottoposti e negli anni passati li hanno ignorati. La situazione è ancora più grave per gli ex frontalieri, ovvero soggetti che hanno cessato la loro attività prima del 2014 e che hanno continuato a detenere in Svizzera denaro o altri beni. Per tali soggetti i rischi sono maggiori in quanto non hanno più, di fatto, nessun esonero.

Quali sono i beni che potrebbero essere interessati dalla dichiarazione volontaria?

Gli obblighi dichiarativi riguardano due tipologie di informazioni:

1) redditi prodotti (stipendi, interessi attivi, plusvalenze) che devono essere tassati in Italia;

2) le attività, ovvero tutti i beni (depositi, saldi dei conti correnti, immobili, auto, gioielli, denaro, automobili, opere d’arte, oro, ecc.) che di per sè sono presumibilimente in grado di produrre un reddito.

La VD consente di regolarizzare entrambe le tipologie, sanando definitivamente il rapporto con il fisco italiano a tutto il 31.12.2013, fermo restando l’obbligo di produrre la dichiarazione per l’anno 2014 e successivi.

Dalla sua esperienza i frontalieri ed ex frontalieri sono consapevoli della problematica?

Personalmente mi occupo di problematiche fiscali relative ai frontalieri da diversi anni. Ritengo che ad oggi ancora molti frontalieri non siano consapevoli della problematica, soprattutto quelli residenti nella fascia dei 20 chilometri, i quali tendono a confondere l’esonero dalla tassazione italiana degli stipendi percepiti in Svizzera (cosa vera) con tutti gli altri adempimenti previsti. E quindi, erroneamente, ritengono di essere nel giusto e di non dover regolarizzare alcunché. In diversi casi è facile riscontrare inadempimenti, a volte di rilevanza minima, a volte più importanti. Le situazioni che più facilmente sono da regolarizzare riguardano:

– il secondo pilastro incassato sia come capitale che sotto forma di rendita;

– le procure rilasciate ad altri soggetti sui conti correnti;

– gli interessi percepiti sia sul conto salario che sui conti deposito/risparmio e su altri investimenti;

– alcuni tipi di rendite (prepensione, assicurazioni private, ecc.)

Cosa deve fare un frontaliere per sapere se la sua posizione è regolare?

Deve necessariamente far esaminare la propria posizione da un consulente fiscale italiano al fine di verificare attentamente se e quali inadempimenti vi siano da regolarizzare e se vi siano le condizioni per usufruire della procedura della “voluntary disclosure”.

Quali sono i vantaggi della “voluntary disclosure”?

Senza entrare nel merito politico se sia giusto od opportuno aver legiferato tale norma, è certo che per sanare gli inadempimenti fiscali la VD sia una opportunità da valutare attentamente. In particolare accedendo alla VD un contribuente ottiene i seguenti vantaggi:

1) Le sanzioni previste vengono ridotte rispetto a quelle ordinarie. In alcuni casi le differenze sono notevoli.

2) Con la VD il fisco italiano richiede il pagamento delle imposte e delle sanzioni dal 2009 (in alcuni casi anche solo dal 2010) al 2013, e ritiene “condonato” il periodo precedente;

3) Aderendo alla VD si regolarizzano i capitali detenuti in Svizzera, e, di conseguenza, non si avranno problemi in futuro qualora tali capitali vengano utilizzati in Italia per qualsiasi motivo oppure semplicemente depositati su conti correnti italiani;

4) La VD prevede una depenalizzazione da tutta una serie di reati penali legati all’evasione fiscale e al riciclaggio;

5) Con la VD è anche possibile, a mio parere, risolvere alcune questioni che oggi non sono chiare. Mi riferisco in particolare alla tassazione del secondo pilastro come capitale, e all’annosa questione delle procure di firma sui propri conti correnti detenuti in Svizzera rilasciate da tanti frontalieri (che sono esonerati dalla compilazione del quadro RW), a parenti o altri soggetti che non sono frontalieri e per i quali, quindi, l’esonero non è certo che venga applicato. Su tale ultimo punto si è in attesa di delucidazioni da parte dell’Agenzia delle entrate.

Cosa si rischia se non si regolarizza la posizione con il fisco italiano?

La sottoscrizione dell’accordo Italia-Svizzera dello scorso 23 febbraio ha radicalmente cambiato le prospettive future facendo di fatto decadere il segreto bancario. Tale accordo, che produrrà effetti nei prossimi anni, in linea di principio consentirà uno scambio automatico di informazioni economiche e finanziarie sensibili che potranno essere utilizzate dal fisco italiano per effettuare accertamenti sui contribuenti italiani, anche frontalieri.

Le conseguenze di carattere sanzionatorio possono essere anche rilevanti. Per fare un esempio, la mancata compilazione del quadro RW può essere sanzionata, per la Svizzera, oggi, dal 6% fino al 30% dell’importo omesso per ogni anno e, essendo oggi ancora considerato un paese “black list” (per la normativa che definisce gli anni accertabili), potenzialmente possono essere accertati fino a 10 annualità.

Cosa succede con i conti svizzeri una volta regolarizzata la situazione?

La regolarizzazione consente ai frontalieri ed ex frontalieri di decidere serenamente, una volta regolarizzata la propria posizione, se il capitale resta in Svizzera o viene rimpatriato, ma soprattutto consente di firmare senza nessun rischio la dichiarazione che gli istituti di credito elvetici stanno richiedendo in questo periodo per “sbloccare” l’utilizzo dei conti correnti e degli altri strumenti bancari (carte di credito).

MA/Andrea Bottoni, Studio Bottoni, Viggiù