“Voluntary disclosure-bis”: occasione importante per sanare posizioni irregolari anche per frontalieri ed ex frontalieri

agenzia-delle-entrateLa riapertura della possibilità di regolarizzare la propria posizione nei confronti del fisco italiano, resa possibile dalla proroga della „voluntary disclosure“ (VD) è una occasione importante anche per frontalieri, ex frontalieri e altri emigrati che hanno ancora in Svizzera conti non dichiarati.  A partire dal 2018 la Svizzera si è infatti impegnata ad introdurre lo scambio automatico di informazioni fiscali con gli altri paesi dell’Unione europea.

Il fisco italiano, a certe condizioni, potrà quindi chiedere informazioni sugli averi depositati in Svizzera dai propri soggetti fiscali. La proroga della cosiddetta “collaborazione volontaria” (vedi D.L. 193/2016 art. 7) permetterà di sanare le omissioni a tutto il 30 settembre 2016.

Al momento non sono note le specifiche tecniche e le regole, ma si ipotizza una sostanziale conferma delle precedenti. La riapertura dei termini prevede come scadenza per la presentazione delle istanze il 31 luglio 2017 con possibilità di integrare la documentazione entro il 30 settembre 2017.

Oggi è già possibile aderire alla procedura in quanto l’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 25 ottobre 2016 ha confermato la possibilità, in attesa del provvedimento per i nuovi modelli, di utilizzare il modello già previsto per la procedura ormai chiusa.

Per quanto riguarda i frontalieri sia in attività che già in pensione (o in pre pensione), la collaborazione volontaria si è rivelata un ottimo modo per sanare completamente i mancati adempimenti fino a tutto il 31 dicembre 2013. La prima edizione ha visto la presentazione di oltre 130.000 istanze. Le procedure di collaborazione hanno riguardato: i conti correnti privati e quelli di risparmio, gli interessi e le plusvalenze su tutti gli investimenti mobiliari, le assicurazioni obbligatorie e private, le pre pensioni e le rendite di invalidità o infortunio, le rendite AVS percepite su conti correnti svizzeri.

I vantaggi maggiori, in termini di riduzione delle sanzioni si sono evidenziati per la regolarizzazione dei quadri RW, il cosiddetto “monitoraggio fiscale”, che riguarda, va ricordato, non i frontalieri in attività (nel caso di attività lavorativa per l’intero anno e in corso al 31.12.) bensì i soggetti con deleghe o procure,  i soggetti non frontalieri cointestatari di conti correnti di frontalieri (qui l’esonero è previsto solo per coniuge, figli e genitori solo per il conto sul quale vengono accreditati gli stipendi) e soprattutto i lavoratori che hanno cessato l’attività e hanno continuato a detenere/percepire redditi in Svizzera (inclusa la pre pensione e il II pilastro).

Ma la VD rappresenta anche una grande opportunità per dichiarare il II pilastro, acquisito sia come rendita, sia come capitale. Ad oggi infatti in Italia non ci sono regole chiare per la tassazione di questi redditi. Aderendo alla VD-bis è possibile consolidare la tassazione al 5% sul II pilastro (o su una prepensione o rendita), evitando non solo  future contestazioni dal fisco italiano, ma avendo anche la possibilità di recuperare totalmente l’imposta alla fonte svizzera già versata.

Andrea Bottoni, Studio Bottoni, Viggiù