Frontaliere italiano nella Svizzera tedesca
La ditta presso la quale lavoro si trasferisce dal canton Ticino nella Svizzera tedesca. Vorrei almeno per il momento mantenere il permesso di frontaliere G con rientro settimanale. Posso mantenere la mia iscrizione al servizio sanitario italiano? Premesso che vivo in uno dei comuni entro i 20 km dalla fascia di confine devo dichiarare le tasse anche in Italia visto che il canton Turgovia non effettua i ristorni? Se si per il calcolo dell’imposta si tiene conto delle retribuzioni convenzionali, visto che rientrando settimanalmente soggiornerei per oltre 183 gg all’estero,
Per quel che riguarda la Svizzera può mantenere il permesso G, e quindi rimanere affiliato al sistema sanitario italiano. Il fatto che lei non lavora in Ticino, ma in Turgovia potrebbe provocare domande da parte dell’Agenzia delle entrate italiana, se questo suo cambiamento di luogo di lavoro venisse scoperto (vedi: http://www.infoinsubria.com/2011/08/frontaliere-a-zurigo/). Se vuole fare le cose in regola deve dichiarare il salario svizzero in Italia facendo capo alle retribuzioni convenzionali, oppure dichiarando le entrate con la deduzione di 6700 euro come per i frontalieri fuori fascia. Potrà detrarre anche le imposte alla fonte prelevate in Svizzera.
Va tenuto conto di quanto scritto nell’articolo 15 comma 1 e 2 della “Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio” del 9 marzo 1976.
“Art. 15
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a. il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato; e
b. le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e
c. l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.”
Nella fattispecie di cui sopra la dichiarazione in Italia è obbligatoria se rientra nelle disposizioni dell’articolo 15 della convenzione del 1976 sopra citato.
Per quanto riguarda i calcoli di IRPEF dovuta-dedotta-detratta, vanno seguite TUTTE le norme presenti nelle istruzioni per la compilazione del modello dichiarativo utilizzabile/utilizzato, le quali non si limitano alla franchigia di 6.700 euro e/o all’imposta alla fonte già versata in Svizzera.