IVIE e IVAFE: differita l’entrata in vigore, ma tassa di 34,20 euro anche per frontalieri

Le nuove imposte, IVIE e IVAFE, che interessano le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, oppure beni immobiliari, entreranno in vigore nel 2012. L’imposizione fissa di 34.20 euro sui conti correnti e libretti di risparmio verrà prelevata anche sugli attivi finanziari detenuti in Svizzera, ed è dovuta anche dai frontalieri.

Le due imposte gravanti, rispettivamente, gli immobili situati all’estero (IVIE) e le attività finanziarie detenute fuori dello Stato (IVAFE), introdotte dall’articolo 19 del Dl 201/2011 (decreto “salva Italia”), si applicano a decorrere dal 2012.

Per i due tributi, che interessano esclusivamente le persone fisiche, cambiano anche le modalità di versamento, che non andrà più effettuato in un’unica soluzione in coincidenza con il saldo delle imposte sui redditi riferito all’anno di riferimento, ma seguirà il meccanismo dell’acconto e saldo.

Per l’IVIE l’aliquota è ordinariamente, allo 0,76% del valore degli immobili, ma è possibile dedurre l’imposta patrimoniale dovuta allo Stato in cui si trova l’immobile. Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro. In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2.

L’aliquota scende allo 0,4% per le abitazioni principali. Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito complessivo, oltre agli immobili situati all’estero adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze, anche quelli, sempre situati all’estero, non locati, qualsiasi sia la loro destinazione.

Per quanto riguarda l’IVAFE, l’imposizione in misura fissa per i conti correnti e i libretti di risparmio (34,20 euro) non viene più limitata a quelli detenuti in Paesi dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. L’aliquota prevista è del 2 per mille a partire dal 2014. Dall’imposta dovuta si può dedurre un credito d’imposta pari all’eventuale imposta patrimoniale dovuta allo Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari. Il credito non può però superare l’imposta dovuta in Italia.

Red./Fiscooggi