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	<title>infoinsubria &#187; In primo piano</title>
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	<description>Notizie e informazioni per vivere l’Insubria</description>
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		<title>La tassazione della Cassa pensione svizzera</title>
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		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 14:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoinsubria</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
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		<description><![CDATA[Sto per andare in pensione e voglio ritirare il 2. pilastro, saranno circa 60 mila euro. La cassa di previdenza svizzera ha detto  che loro tassano il 5% e ha consigliato di tenere i ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sto per andare in pensione e voglio ritirare il 2. pilastro, saranno circa 60 mila euro. La cassa di previdenza svizzera ha detto  che loro tassano il 5% e ha consigliato di tenere i soldi in una banca svizzera perche&#8217; rendono di piu&#8217; e quando ho bisogno posso prelevarli mano mano. Siccome non mi va di lasciare soldi oltreconfine vorrei sapere dopo aver pagato il 5% di imposte all&#8217;estero, se faccio mettere il denaro su un libretto postale o conto bancario quanto mi fanno pagare di tasse? Ho letto il 12,5% ma non ho capito se sul capitale (ovvero 5 mila euro che mi sembra un&#8217;assurdita&#8217;) o solo sugli interessi maturati ?</strong></p>
<p><span id="more-39591"></span><a href="/2012/05/le-tasse-sulla-liquidazione-della-cassa-pensione-svizzera/">Su come vada tassato il II pilastro in Italia ci sono diverse opinioni</a>.  Nel suo caso penso che sia vantaggioso adottare il punto di vista avvallato dall’Agenzia delle Entrate Regionale Lombarda con la circolare n. 66566/2004 secondo cui il contribuente è tenuto ad applicare alla liquidazione del capitale della cassa pensione un’imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui soli interessi maturati e non sull’intero capitale risparmiato.</p>
<p>È quindi necessario richiedere al Fondo di di previdenza svizzero un attestato indicante, oltre al capitale complessivo, anche dei contributi versati dal datore di lavoro e assicurato, nonché gli interessi maturati. Anche se questo tipo di attestato è a pagamento vale la pena richiederlo poichè quanto si dovrà versare al fisco italiano è circa la metà di quanto tratterebbe il fisco svizzero.</p>
<p>Una volta regolarmente dichiarata la liquidazione del II pilastro al Fisco italiano, è possibile richiedere il rimborso dell’imposta preventiva applicata dal fisco svizzero,</p>
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		<title>L’ETH di Zurigo fra le migliori università al mondo</title>
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		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>

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Il Politecnico federale di Zurigo (ETH), mantiene la sua posizione di prestigio nella ristretta cerchia delle migliori scuole universitarie mondiali. Secondo l’edizione aggiornata di QS World University Rankings, fra le 700 migliori università al ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong></p>
<div id="attachment_31651" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="/wp-content/uploads/2013/05/Schermata-05-2456423-alle-09.13.321.png"><img class="size-medium wp-image-31651" title="Schermata 05-2456423 alle 09.13.32" src="/wp-content/uploads/2013/05/Schermata-05-2456423-alle-09.13.321-300x201.png" alt="" width="300" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">Foto ETH Zurigo</p></div>
<p></strong></p>
<p><strong>Il Politecnico federale di Zurigo (ETH), mantiene la sua posizione di prestigio nella ristretta cerchia delle migliori scuole universitarie mondiali. Secondo l’edizione aggiornata di QS World University Rankings, fra le 700 migliori università al mondo, Zurigo figura sempre ai primi posti. Le università asiatiche sono sempre più competitive.<span id="more-31649"></span></strong></p>
<p>Anche nella nuova edizione del <a href="http://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings" target="_self"><strong>QS World University Rankings,</strong> </a>che classifica le 700 migliori università, <strong><a href="http://www.topuniversities.com/universities/eth-zurich-swiss-federal-institute-technology" target="_self">l’ETH di Zurigo, in Svizzera,</a> </strong>figura ai primi posti. Undici discipline ottengono piazzamenti molto buoni a livello mondiale. La migliore posizione è raggiunta dal dipartimento di scienze ambientali del Politecnico federale, che è quinto al mondo e al primo posto a livello europeo. Le università italiane, invece, appaiono molto lontane dalle migliori. Avanzano invece gli atenei asiatici che ormai cominciano a rivaleggiare con le prestigiosi università anglosassoni.</p>
<p><strong>MB</strong></p>
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		<title>Sono legali i salari in euro in Svizzera?</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 15:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoinsubria</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Lavorare in Svizzera]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;azienda presso cui lavoro ha deciso di pagare i frontalieri in euro, convertendo lo stipendio in CHF in EURO ad un cambio molto al di sotto del cambio attuale. Ha poi deciso un cambio di ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;azienda presso cui lavoro ha deciso di pagare i frontalieri in euro, convertendo lo stipendio in CHF in EURO ad un cambio molto al di sotto del cambio attuale. Ha poi deciso un cambio di partenza vicino a quello attuale. Se alla fine dell&#8217; anno solare l&#8217;azienda avrà erogato piu&#8217; di quanto stabilito con il primo cambio chiederà un conguaglio al dipendente (e visto l&#8217; andamento dell&#8217; ultimo anno non vi sono buone prospettive), se invece alla fine dell&#8217;anno solare l&#8217; azienda avrà erogato di meno di quanto spetta la dipendente allora sarà lei stessa a conguagliare. Come potete immaginare si tratta di una situazione limite, vi chiedo pertanto di aiutarmi a capire se questo comportamento è&#8217; legale o meno.</strong></p>
<p><span id="more-26520"></span>Ecco cosa ci ha risposto l’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, l’organo governativo preposto proprio a vigilare su queste situazioni, a cui abbiamo girato la domanda.</p>
<p>„Non è di per sé illegale il versamento del salario in euro, ma è illegale il mancato rispetto dei limiti minimi previsti se regolamentati dalla legge. Nel caso l’azienda facesse parte di un settore con salari minimi vincolanti sanciti da un contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale o da un contratto normale di lavoro (CNL), ed il salario malgrado ciò venisse versato in euro, andrebbe comunque accertato che il controvalore in franchi corrisponda per lo meno al salario minimo previsto dal contratto.“</p>
<p>Esiste anche la possibilità che la ditta in questione sia attiva in un settore non regolamentato. In questo caso, se il salario dovesse prefigurare una situazione di dumping salariale, andrebbe segnalato all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, che può attivare l’ispettorato del lavoro per eseguire un accertamento. In settori in cui i salari sono palesemente inferiori ai minimi, l’autorità può stabilire una remunerazione minima  introducendo un contratto normale di lavoro. Oppure ci si può rivolgere ai sindacati, che sicuramente si attiverebbero di fronte ad una situazione irregolare.</p>
<p>Nel caso in questione ci sembra molto discutibile l’introduzione di un conguaglio legato alle fluttuazioni dell’euro, il che equivale a fare partecipare i dipendenti ai rischi del mercato valutario.</p>
<p>Il sindacato UNIA ha allestito un sito in cui si possono verificare i salari previsti dai contratti collettivi di lavoro: <a href="http://www.servizio-ccl.ch/" target="_blank">www.servizio-ccl.ch<br />
</a>Il link per il sito dell’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro è<a href="http://www4.ti.ch/index.php?id=10218"> www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro</a></p>
<p><a href="http:// www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro"> </a>.</p>
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		<title>Lista dei comuni di frontiera</title>
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		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 06:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoinsubria</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
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		<description><![CDATA[Quali sono i comuni in cui abitano i frontalieri cosiddetti fiscali, che non devono dichiarare il proprio reddito in Italia?
Questi comuni sono quelli che sulla base dell&#8217;Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, del 3  ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quali sono i comuni in cui abitano i frontalieri cosiddetti fiscali, che non devono dichiarare il proprio reddito in Italia?</strong></p>
<p>Questi comuni sono quelli che sulla base dell&#8217;Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, del 3   ottobre 1974, ricevono dal Canton Ticino una parte (38,8%) degli introiti   dell’imposta alla fonte prelevata dai redditi dei frontalieri, i cosiddetti ristorni.  Si tratta dei comuni compresi in una fascia di circa 20 chilometri dalla frontiera con il Canton Ticino. La lista, che alleghiamo <a href="/wp-content/uploads/2012/01/comuni-di-frontiera.pdf">(scarica</a>) si trova anche sul <a href="http://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/comuni-di-frontiera/">sito dell&#8217;Ufficio delle imposte alla fonte.</a> Altre informazioni sull&#8217;imposizione dei frontalieri si trovano qui:  <a href="http://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/direttive/dir-fonte-attuale/">Direttive  del Dipartimento delle finanze del Canton  Ticino sull’ imposizione  alla fonte dei lavoratori dipendenti senza  permesso di domicilio (Direttiva 1)</a></p>
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		<title>Anni di lavoro in CH e requisiti per la pensione italiana</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 09:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoinsubria</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
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		<description><![CDATA[Gli anni di lavoro in CH sono cumulabili, anche se figurativi, ai fini di maturare il requisito dei 40 anni di anzianità in Italia?
Gli anni di lavoro in Svizzera sono cumulabili per maturare il requisito ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gli anni di lavoro in CH sono cumulabili, anche se figurativi, ai fini di maturare il requisito dei 40 anni di anzianità in Italia?</strong></p>
<p>Gli anni di lavoro in Svizzera sono cumulabili per maturare il requisito alla pensione italiana. Sono però figurativi: la pensione italiana viene versata sulla base dei contributi versati in Italia. La risposta alla domanda è quindi affermativa. Le regole sulla pensione italiana sono cambiate: in generale per quelle di vecchiaia servono 66 anni e tre mesi all&#8217;anagrafe per gli uomini, 63 e nove mesi per le donne lavoratrici dipendenti, 64 e nove mesi per le lavoratrici autonome. Per le pensioni di anzianità servono 42 e mezzo di contributi per gli uomini e 41 e mezzo per le donne. Dopo 42 anni di lavoro suddiviso fra la Svizzera e l&#8217;Italia, si ha diritto alla pensione italiana, che viene però commisurata ai contributi effettivamente versati in Italia. La pensione svizzera, commisurata agli anni di contributi pagati in Svizzera, la si riceve a 65 anni.</p>
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		<title>Sono frontaliere. Come mi devo regolare per la cassa malati?</title>
		<link>http://www.infoinsubria.com/2010/09/sono-frontaliere-come-mi-devo-regolare-per-la-cassa-malati/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>

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		<description><![CDATA[In virtù dei contratti bilaterali tra la Svizzera, l‘UE e i suoi stati membri è entrato in vigore il nuovo principio della sede di lavoro per l‘obbligo di assicurazione contro le malattie. Ne consegue che in linea ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In virtù dei contratti bilaterali tra la Svizzera, l‘UE e i suoi stati membri è entrato in vigore il nuovo principio della sede di lavoro per l‘obbligo di assicurazione contro le malattie. Ne consegue che in linea di massima devono stipulare un‘assicurazione di base anche i frontalieri/le frontaliere e i componenti non attivi della loro famiglia con residenza in uno stato membro dell‘UE o dell’AELS/EFTA.</p>
<p><strong>Possibilità di esonero per&#8230;</strong></p>
<p>Frontalieri / frontaliere e componenti non attivi della loro famiglia in Germania, Finlandia, Francia, Austria e <strong>Italia</strong> possono farsi esonerare dall‘obbligo di assicurazione <strong>durante 3 mesi dopo lo stabilimento del permesso</strong>,  qualora siano già coperte da un assicurazione sull’assistenza in caso  di malattia nel proprio paese di residenza. Alla domanda devono essere  accluse una copia della polizza assicurativa e del permesso del  frontaliere.</p>
<p><strong>Assicurazione obbligatoria in Svizzera per&#8230;</strong></p>
<p>Frontalieri / frontaliere provenienti da Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria e Cipro, così come componenti non attivi della loro famiglia in Belgio, Bulgaria, Estonia, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca e Cipro.</p>
<p><strong>Eccezioni per&#8230;</strong></p>
<p>Componenti non attivi della famiglia di frontalieri e frontaliere in Danimarca, Gran Bretagna, Liechtenstein,Portogallo, Svezia, Spagna e Ungheria. Queste persone non sono soggette all‘obbligo di assicurazione in Svizzera.</p>
<p><strong>Riduzione del premio anche per assicurati con residenza in uno stato dell‘UE o dell’AELS/EFTA.</strong></p>
<p>E‘ prevista una riduzione del premio per le persone:</p>
<p><em>con un assicurazione obbligatoria sull‘assistenza in caso di malattia in Svizzera,</em></p>
<p><em>con un patrimonio complessivo in patria e all‘estero e con un reddito complessivo in patria e all‘estero inferiori ai limiti accordando un diritto ad una riduzione del premio.</em></p>
<p>Il modulo per la domanda può essere richiesto presso l‘Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone in cui è stato stabilito il contrato di lavoro.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>In quale testo di legge vengono definite le categorie &#8220;frontalieri fiscali&#8221; e &#8220;residenti fiscali esteri&#8221;, cioè frontalieri di fascia A e B ?</title>
		<link>http://www.infoinsubria.com/2010/08/5799/</link>
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		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoinsubria</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>

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		<description><![CDATA[I concetti di frontaliere fiscale e di residente fiscale estero sono  contenuti nelle Direttive del Dipartimento delle finanze del Canton  Ticino sull’ imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza  permesso di domicilio.
Si ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I concetti di frontaliere fiscale e di residente fiscale estero sono  contenuti nelle <a href="http://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/direttive/dir-fonte-attuale/" target="_blank">Direttive del Dipartimento delle finanze del Canton  Ticino sull’ imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza  permesso di domicilio</a>.<br />
Si tratta quindi di concetti elaborati dal fisco svizzero o accennati  nell’<a href="http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_642_045_43.html">Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri del 3  ottobre 1974</a>. La fascia di 20 km la si deduce dalla lista dei Comuni  italiani che ricevono dal Canton Ticino una parte degli introiti  dell’imposta alla fonte prelevata dai redditi dei frontalieri.<br />
Fino al giugno 2007 c’erano solo frontalieri provenienti da questi  comuni. Dopo il 2007, con l’entrata in vigore dei trattati bilaterali  Svizzera – Ue,  questa “frontiera” cade, e ci possono essere frontalieri  provenienti da tutta Italia. L’agenzia delle entrate italiana ha però  mantenuto questa distinzione (che peraltro non viene definita nelle  norme italiane), facendo una differenza fra gli obblighi contributivi  dei frontalieri abitanti nella fascia di 20 km, e gli altri. Sulla  tassazione fuorizona vedasi anche questa interessante <a href="http://www.ocst.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=254:tassazione-frontalieri-fuori-zona&amp;catid=173:utilita&amp;Itemid=260" target="_blank">presa di posizione  dell’agenzia delle entrate pubblicata sul sito del Ocst. </a></p>
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