Cittadinanza svizzera preclusa ai beneficiari dell’assistenza sociale
In vista della revisione della legge che definisce i criteri per ottenere la cittadinanza svizzera, il governo elvetico ha messo in consultazione le sue proposte. È stato in particolare precisato il livello di conoscenze linguistiche richiesto. La naturalizzazione sarà inoltre preclusa a chi ha beneficiato delle prestazioni dell’assistenza nei tre anni prima della richiesta.
La nuova legge prevede la naturalizzazione per i titolari di un permesso di domicilio residenti in Svizzera da almeno dieci anni e integrati nella comunità svizzera. Uno straniero è considerato integrato se possiede le necessarie conoscenze di una lingua nazionale, rispetta la sicurezza e l’ordine pubblici nonché i valori della Costituzione federale, partecipa alla vita economica e si adopera per l’integrazione della sua famiglia. I candidati alla naturalizzazione devono inoltre avere familiarità con la realtà svizzera e non devono compromette la sicurezza interna o esterna del Paese.
L’ordinanza sulla cittadinanza, posta in consultazione mercoledì, precisa i criteri d’integrazione determinanti per la naturalizzazione. Il Consiglio federale propone, ad esempio, che i candidati abbiano raggiunto per la lingua parlata il livello di riferimento B1 e per quella scritta il livello di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue. Questi livelli rappresentano conoscenze linguistiche orali e scritte sufficienti per la comunicazione nella vita quotidiana. Il richiedente deve documentare il proprio livello linguistico, ad esempio esibendo un certificato di conoscenza della lingua. Sono esonerate le persone la cui lingua madre è una delle lingue nazionali o che hanno frequentato le scuole o svolto una formazione in Svizzera.
Viene inoltre modificata la prassi applicabile ai casi di precedenti penali o di dipendenza dall’aiuto sociale. Le sentenze penali costituiscono già oggi un ostacolo alla naturalizzazione e le relative richieste sono respinte dalla Confederazione se l’estratto del casellario giudiziale riporta un’iscrizione. La naturalizzazione sarà inoltre preclusa ai candidati che nei tre anni precedenti la domanda hanno usufruito dell’aiuto sociale o ne dipendono durante la procedura di naturalizzazione.
Infine, tutti i candidati alla naturalizzazione dovranno firmare una dichiarazione di lealtà, con cui si impegnano a rispettare i diritti fondamentali definiti dalla Costituzione, i principi dello Stato di diritto e l’ordinamento fondamentale democratico e libero della Svizzera.
L’ordinanza sulla cittadinanza disciplina anche la collaborazione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) con gli altri enti federali e le autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione. Ne risultano direttive unitarie per le relazioni sui candidati e i termini di disbrigo. Saranno inoltre apportate delle modifiche agli emolumenti della Confederazione, che in base alle nuove norme dovranno essere versati in anticipo. In questo modo si assicura che anche nei casi in cui la domanda di naturalizzazione sia respinta o ritirata gli oneri che ne derivano siano compensati.
Red.