Nuove tasse anche per i frontalieri

Mentre fino a poco tempo fa i frontalieri erano esentati dal dichiarare al fisco italiano il patrimonio detenuto nel paese in cui lavorano, da ora le cose cambiano. Il prossimo 9 luglio viene a scadenza il pagamento di due nuove imposte dal nome poco appetitoso – IVIE e IVAFE – che colpiscono anche i depositi bancari e gli immobili dei frontalieri.

Il provvedimento non interessa solo i frontalieri, ma tutti gli italiani che detengono averi patrimoniali all’estero. Ai fini della dichiarazione fiscale, le attività tassate dovranno venir dichiarate nel quadro RM del Modello Unico. Questo vale anche per i conti stipendio. Rimane in vigore l’esenzione, per i frontalieri, dall’obbligo di dichiarare il patrimonio detenuto nel paese in cui si lavora nel quadro RW, il provvedimento preso nel contesto del monitoraggio fiscale.

IVAFE – imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero

Tra le attività finanziarie sottoposte a questa imposta rientrano tutti i depositi e conti correnti bancari detenuti all’estero, indipendentemente da come siano alimentati (pensione, stipendi o altri compensi). Colpiti naturalmente anche i depositi titoli, le polizze di assicurazione sulla vita, e altri valori finanziari.

L’imposta è dello 0,10% per il 2011 e il 2012, e dello 0,15% dal 2013. La prima scadenza per il pagamento è il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione; la seconda dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Concretamente, chi detiene un deposito del valore di 100’000 euro, dovrà pagare 100 euro di imposta. Se il debito d’imposta non è superiore ai 12 €, l’imposta non è dovuta. Fino a 12’000 i depositi sono quindi esentati dalla nuova patrimoniale.

L’imposta è dovuta anche nel caso in cui le attività siano detenute attraverso l’intermediazione di una di una società fiduciaria. Sono sottoposti al contributo anche le persone fisiche che lavorano all’estero per lo Stato italiano, quelle che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali, oltre che i lavoratori frontalieri che prestano la propria attività in zone di frontiera e in paesi limitrofi.

IVIE – l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero

L’IVIE è invece dovuta dalle persone fisiche proprietarie di terreni e fabbricati all’estero. Per determinare la base imponibile si fa capo al valore catastale estero (in Svizzera si parla di valore di stima). In mancanza di questo si utilizzerà il prezzo d’ acquisto, di costruzione o il valore di mercato al 31 dicembre di ogni anno.

L’imposta è dello 0,76% della base imponibile, a decorrere dal 2011. Questo balzello contravviene al principio generalmente valido secondo cui gli immobili vengono tassati nel paese in cui si trovano. Per questo è stato previsto che sarà possibile detrarre i corrispondenti tributi esteri aventi natura patrimoniale. Sono sottoposti all’imposta anche gli immobili eventualmente emersi in occasione dello scudo fiscale. Sono d’altro canto previste detrazioni per chi usa l’abitazione nel periodo in cui svolge l’attività lavorativa all’estero.

Per tutti i dettagli sulle nuove imposte patrimoniali che toccano anche i frontalieri, vedasi la circolare dell’Agenzia delle Entrate (scarica).

MA