Lista dei comuni frontalieri

Quali sono i Comuni in cui abitano i frontalieri cosiddetti fiscali, che non devono dichiarare il proprio reddito in Italia?

L’Accordo sull’imposizione fiscale dei frontalieri del 3 ottobre 1974, a cui si deve questa norma, non precisa dove debbano risiedere i frontalieri esentati dall’obbligo di dichiarare in Italia il reddito realizzato come dipendenti in Svizzera. L’accordo riguarda i Cantoni che confinano con l’Italia: Ticino, Grigioni e Vallese. Nella prassi la misura viene applicata ai frontalieri che risiedono in una fascia che si estende fino a 20 km dal confine svizzero. Il Canton Ticino ha precisato che la misura riguarda i frontalieri italiano che risiedono in uno dei comuni elencati nella lista pubblicata dall’Ufficio delle contribuzioni del Canton Ticino (clicca). Grigioni e Vallese non hanno pubblicato nessuna lista.

Fino al 2002 il permesso di lavoro G veniva concesso solo ai frontalieri provenienti da questi comuni. Dal 2002, con l’entrata in vigore della “libera circolazione” prevista dai trattati bilaterali Svizzera – Ue, questa “frontiera” è caduta, e ci possono essere frontalieri provenienti da tutti i paesi dell’Unione europea. L’Agenzia delle entrate italiana ha però mantenuto la distinzione (che peraltro non viene definita nelle norme italiane) fra frontalieri di fascia e non, facendo una differenza fra gli obblighi contributivi dei frontalieri abitanti nella fascia di 20 km, e gli altri, che devono invece dichiarare quanto guadagnano al fisco italiano (vedi questi nostro articolo sugli obblighi fiscali dei frontalieri fuori zona).

Il reddito realizzato in Svizzera dai frontalieri abitanti nella fascia di confine vengono quindi tassati alla fonte solo in Svizzera. Una parte delle imposte prelevate (il 38,8% degli introiti) viene poi riversata al Ministero del tesoro italiano, che provvede a distribuirli ai comuni italiani: si tratta dei cosiddetti ristorni.  Per quel che riguarda il Canton Ticino va precisato che fa stato la lista e non la distanza dal confine. La lista di questi comuni frontalieri si trova anche sul sito dell’Ufficio delle imposte alla fonte. Altre informazioni sull’imposizione dei frontalieri si trovano qui:  Direttive del Dipartimento delle finanze del Canton Ticino sull’ imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio (Direttiva 1).

Importante novità: dal 2017 l’esenzione dalla dichiarazione vale per i frontalieri residenti in fascia di confine che lavorano nei Grigioni, Ticino o Vallese

Mentre fino allo scorso anno un frontaliere valtellinese che lavorava in Ticino, o un frontaliere del VCO che lavorasse nei Grigioni dovevano dichiarare il reddito realizzato in Svizzera anche in Italia, a partire dal 2017 l‘esenzione dalla dichiarazione vale per tutti i frontalieri che hanno la residenza a non più di 20 chilometri dal confine svizzero, indipendentemente dal Cantone di confine svizzero in cui lavorano (con la riserva della lista dei comuni di frontiera ticinese).

L’accordo del 1974 è evidentemente obsoleto. Un nuovo accordo, che prevede la progressiva parificazione dei frontalieri fiscali a quelli non fiscali, è stato elaborato, ma non è ancora stato ratificato.