L’indennità di malattia in Svizzera

Se per un problema di salute non si può lavorare, si è tenuti a presentare al datore di lavoro un certificato medico, in genere a partire dal terzo giorno lavorativo, ma talvolta già dal primo giorno, dipende dal contratto di lavoro. La legge prescrive solo che per un determinato periodo il datore di lavoro deve continuare a versare il salario al dipendente. Se il salario viene pagato dal primo giorno o dopo alcuni giorni di “carenza” dipende dal fatto se il contratto di lavoro preveda o meno una assicurazione di indennità giornaliera.

Minimo previsto dal Codice delle obbligazioni

È la copertura minima prevista, se il contratto di lavoro non prevede una soluzione più vantaggiosa, e se il datore di lavoro non ha concluso una assicurazione di indennità giornaliera. È prevista dal Codice delle obbligazioni, che però è formulato in modo molto vago: in caso di malattia il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario pieno „per un certo periodo, in funzione degli anni di servizio, se il rapporto di lavoro è durato o è stato stipulato per più di tre mesi“ (art. 324a cpv. 1 CO). Nel primo anno il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario per almeno tre settimane e in seguito per un tempo adeguatamente più lungo (art. 324a cpv. 2 CO). In questo caso il salario è del 100 per cento dal primo giorno di malattia (nessun giorno di attesa).

Altre indicazioni sulla durata del pagamento del salario in caso di malattia non sono date dalla legge. Sulla base della prassi e delle decisioni dei tribunali si sono affermate diverse scale. Quella più diffusa (detta “scala bernese”) prevede le seguenti durate:
Scala bernese:
1o anno: 100% per tre settimane
2o anno: 100% per 1 mese
3o/4o anno: 100% per 2 mesi
5o/9o anno: 100% per 3 mesi
dal 10o anno: 100% per 4 mesi

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia

Una copertura migliore è quella prevista se il datore di lavoro ha concluso una assicurazione di indennità giornaliera. La legge non lo prescrive, ma questa è spesso previsto nel contratto di lavoro a vantaggio di entrambe le parti contraenti. La maggior parte delle assicurazioni d’indennità giornaliera per malattia dà diritto all’80 per cento del salario durante 720 o 730 giorni sull’arco di 900 giorni. È anche possibile che la polizza assicurativa preveda un’indennità giornaliera pari al 100 per cento del salario.

Se è stata stipulata una assicurazione di indennità malattia di cui il datore di lavoro paghi almeno la metà del premio si considera adempiuto l’obbligo di pagamento del salario previsto dal Codice delle obbligazioni. In questo caso sono ammessi accordi contrattuali secondo cui siamo previsti giorni di attesa (da uno a tre) prima del pagamento del salario. Dalle indennità giornaliere non devono essere dedotti contributi AVS/AI/IPG. Presso la cassa pensioni, di norma dopo qualche mese di malattia subentra l’esonero dai premi.