Imposta alla fonte per periodi incompleti dell’anno

Ho una domanda riguardante l’imposta alla fonte in caso di lavoro per periodi incompleti dell’anno . Sono un frontaliere che andrà in pensione l’anno prossimo, dopo tre mesi di lavoro. Le disposizioni dell’Ufficio imposte alla fonte del Canton Ticino indicano che il datore di lavoro deve praticare l’aliquota di tassazione calcolando il salario corrispondente come se ci fosse una attività annua completa (360 giorni) e non quello corrispondente al periodo in cui la persona ha effettivamente lavorato, che potrebbe essere anche solo di pochi mesi. Questa aliquota, basata su un reddito annuo virtuale, viene poi applicata al reddito effettivo percepito nel periodo lavorativo determinando così il valore della trattenuta alla fonte. Risulta quindi che chi lavora solo alcuni mesi nell’anno, subisce una tassazione secondo una aliquota più di alta di quella che verserebbe se fosse considerato il reddito annuale effettivo.
Poiché quanto indicato sopra mi sembra violi un principio di equità di trattamento, vorrei cortesemente sapere:
– se ci sono possibilità che venga applicata una trattenuta alla fonte corrispondente all’effettivo reddito prodotto nell’anno e a quali condizioni;
– se secondo voi esiste la possibilità dopo il termine dell’anno in cui si è lavorato per un periodo limitato di tempo, di chiedere un rimborso della trattenuta alla fonte della parte eccedente il salario effettivo, attraverso una documentata dichiarazione e verifica da parte del dipartimento delle contribuzioni. A questo proposito faccio notare che il formulario per la richiesta di tassazione correttiva da inoltrare entro fine marzo richiede documenti che dall’Italia non si è ancora in grado di produrre, come una copia della dichiarazione italiana di cui disponiamo solo in luglio.

Il suo ragionamento è corretto, ma la prassi dell’Ufficio delle imposte alla fonte si attiene alle prescrizioni in vigore: per quanto riguarda l’imposta alla fonte l’aliquota applicata sul salario mensile, anche se corrisposto solo per una parte dell’anno, viene calcolata come se quel salario fosse corrisposto per 12 mesi. Le direttive sull’imposta alla fonte dicono che “per periodi di lavoro incompleti (l’assoggettato alla fonte lavora solo durante un certo periodo limitato e non per tutto l’anno), l’aliquota dovrà essere stabilita dal datore di lavoro tenendo conto di un salario corrispondente ad una attività annua completa (360 giorni).” La prassi è uguale a quella seguita da altri Cantoni, e viene applicata anche ai residenti che compilano la dichiarazione ordinaria, se lasciano la Svizzera dopo aver incassato qualche mese di salario.
Lei può tentare di ottenere un rimborso inoltrando la richiesta per una tassazione correttiva. Non si preoccupi per la documentazione incompleta. Chi esaminerà la sua richiesta conosce la tempistica fiscale italiana: basterà far notare, nello spazio riservato alle osservazioni, che lei non è ancora in grado di produrre l’attestato fiscale italiano, e, se del caso, verrà concessa una proroga. Ma nel suo caso la richiesta verrà molto probabilmente respinta senza ulteriori verifiche, perché la prassi corrisponde alla legislazione in vigore. A questo punto ha la possibilità di inoltrare un reclamo. Se ha intenzione di intraprendere questa strada, le consigliamo di consultarsi già ora con un legale, per verificare quali sono le possibilità di successo e quale strategia sia meglio seguire.