Il pensionamento in Svizzera

In Svizzera esistono due sistema pensionistici obbligatori, a cui si aggiunge la possibilità di versare dei contributi volontari che si possono dedurre dall’imponibile in conti vincolati fino all’età del pensionamento. Questo sistema è chiamato dei “tre pilastri”.

Assicurazione di base AVS, il “primo pilastro”

L’assicurazione di base, detta Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), è gestita dallo Stato ed è finanziata con il sistema a ripartizione (cioè i contributi di chi lavora finanziano le rendite dei pensionati), e dovrebbe garantire a tutti il minimo esistenziale.

Si ha diritto a una rendita se sono stati versati contributi, che vengono prelevati dal salario, per almeno un anno. L’età ordinaria di pensionamento è di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne. L’ammontare della rendita dipende dagli anni contributivi, dal reddito da cui sono stati dedotti i contributi, e da eventuali accrediti per compiti educativi e assistenziali, variando così da un minimo mensile di Fr. 1175.- a un massimo di Fr. 2350.-, a cui si aggiunge eventualmente la rendita per i figli se al momento del pensionamento hanno meno di 25 anni e sono ancora in formazione. Normalmente gli anni contributivi sono 44. Ogni anno mancante comporta la riduzione della rendita di 1/44. Per stimare l’ammontare della pensione, si può consultare le tabelle che si trovano qui (clicca) o far capo a questo calcolatore (clicca).

È possibile anticipare di 1 o 2 anni la riscossione della rendita AVS. Il prelievo anticipato comporta una riduzione del 6,8% (per 1 anno) o del 13,6% (per 2 anni) della rendita per tutta la durata del pensionamento. È possibile anche rinviare da 1 a 5 anni la riscossione della rendita AVS. In questo caso alla rendita sarà aggiunto un supplemento, determinato in base alla durata del differimento, per l’intera durata del pensionamento.

Il rimborso dei premi pagati è previsto solo per chi si stabilisce in paesi con in quali non è stata sottoscritta una convenzione di sicurezza sociale. Con i paesi dell’Unione europea, e quindi anche con l’Italia, esistono degli accordi che prevedono il versamento della rendita in questi paesi. Chi ha lavorato in Svizzera per almeno 12 mesi riceverà quindi una rendita svizzera commisurata agli anni contributivi. Non è previsto il versamento di una indennità unica. Per rendite modeste si può chiedere il versamento di una somma annuale invece che mensile.

Per verificare eventuali lacune contributive è possibile chiedere un estratto conto alla Cassa di compensazione che gestisce il conto, presso gli Uffici cantonali delle Assicurazioni. È molto importante conservare il Certificato d’assicurazione con il numero numero AVS.

Chi ha lavorato in Svizzera, come frontaliero o residente poi rientrato in Italia, avrà quindi diritto a una pensione svizzera, commisurata agli anni contributivi in questo paese. Gli anni lavorati in Svizzera verranno considerati anche per maturare il diritto alla pensione italiana: chi ha lavorato nei due paesi riceverà quindi due pensioni, ognuna commisurata agli anni contributivi in ciascun paese. La richiesta per la pensione svizzera andrà inoltrata attraverso l’INPS, che a sua volta contatterà gli uffici dell’AVS in Svizzera. Per questa procedura è consigliabile rivolgersi a un patronato con sportelli in Svizzera, come l’INAS.

Della gestione dei conti AVS degli assicurati che hanno lasciato la Svizzera si occupa il seguente ufficio:
Cassa svizzera di compensazione (CSC), Casella postale 3100, 1211 Ginevra, Tel. +41 (0)58 461 91 11
www.zas.admin.ch

Cassa pensione, detta anche “Secondo pilastro”

Questa seconda pensione è pure finanziata dai premi pagati dal salariato e dal datore di lavoro, ma i premi versati vanno a formare il capitale pensionistico: più si versa, maggiore sarà la pensione. Sommata a quella di base, la rendita di questa pensione dovrebbe garantire al pensionato un reddito pari a circa il 60% dell’ultimo salario.

Tutti i salariati soggetti all’AVS che conseguono un reddito annuo di almeno 21’150 franchi (stato: 2017) sono tenuti ad assicurarsi presso un Istituto di previdenza. Il premio viene versato per metà dal salariato sotto forma di una deduzione dal salario, e per metà dal datore di lavoro. I premi e il rendimento del capitale accumulato vengono versati su di un conto amministrato dalla Cassa pensione. Ogni anno si riceve un estratto conto con indicato a quanto ammonta il capitale risparmiato. Quando si cambia datore di lavoro, il capitale passa all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. In caso di rientro in patria prima del pensionamento, il capitale rimane presso l’Istituto di previdenza, o, a richiesta dell’assicurato, può venir versato su di un conto libero passaggio presso una banca o una assicurazione, dove rimane bloccato fino al momento del pensionamento (65 anni per gli uomini, 64 anni per le donne).

Fino a qualche anno fa se si lasciava la Svizzera si aveva diritto alla liquidazione del capitale. Ora questo non è più possibile (clicca). A certe condizioni, se si cessa l’attività lucrativa soggetta al prelievo obbligatorio di contributi sociali, è possibile farsi liquidare il capitale anche prima del pensionamento. Bisogna però dimostrare, facendolo certificare dall’INPS, di non essere più assoggettati all’obbligo di assicurazioni sociali.  Si può inoltre chiedere la liquidazione anticipata del capitale del Secondo pilastro per finanziare l’acquisto di una casa (clicca), o per investirlo in una attività indipendente (clicca).

Al momento del pensionamento si può scegliere se farsi versare una rendita o se farsi liquidare il capitale.

Esiste la possibilità del pensionamento anticipato solamente se il regolamento della propria Cassa pensioni lo prevede espressamente e alle condizioni fissate dalla stessa. L’età minima per il pensionamento anticipato è fissata a 58 anni. È importante conservare il Certificato previdenziale che si ottiene attraverso il datore di lavoro.

Gli ex-emigrati che hanno maturato il diritto alla rendita devono inoltrare la richiesta all’ente presso cui è stato versato il capitale.

Informazioni sul Secondo pilastro per le persone che hanno lasciato la Svizzera si possono chiedere a:
Ufficio centrale del 2° pilastro, Casella postale 1023, 3000 Berna, Tel. 031 380 79 75,
www.zentralstelle.ch

Il risparmio vincolato, detto “terzo pilastro

Il terzo pilastro” ha lo scopo di colmare le lacune nel reddito del primo e del secondo pilastro nel modo più completo possibile. Caratteristica fondamentale del “terzo pilastro” risiede nei vantaggi fiscali. In virtù della legge, i contributi versati possono essere dedotti dal reddito. Per contro, le prestazioni sottostanno interamente alla tassazione, come per il 2° pilastro. La persona non può disporre liberamente e in qualsiasi momento dell’avere del pilastro 3a.

Per la previdenza vincolata sono ammesse solo due forme, ossia:

  • la polizza di previdenza vincolata presso un istituto di assicurazione;
  • il conto di previdenza vincolata presso un istituto bancario.

Link utili:

Informazioni ufficiali

https://www.ch.ch/it/eta-pensionamento/

https://www.ch.ch/it/previdenza-vecchiaia-tre-pilastri/

Sul pensionamento in Italia vedasi: www.infoinsubria.com/la pensione italiana (clicca)