Il datore di lavoro deve rimborsare le spese professionali

Il Codice delle obbligazioni svizzero è piuttosto chiaro sull’obbligo del datore di lavoro di rimborsare le spese. La materia è regolata dall’art. 327, che dice: „Il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le spese di sussistenza.“ Eventualmente, tramite il contratto di lavoro può essere convenuto un rimborso in forma di indennità fissa, a condizioni che copra tutte le spese necessarie.”

Viene specificato anche che se il dipendente usa per lavoro un veicolo di sua proprietà, egli ha diritto ad una indennità che vada a coprire le tasse di circolazione, i premi dell’assicurazione per la responsabilità civile, quelle per il carburante e un’equa indennità per l’usura del veicolo. Naturalmente questi rimborsi dovranno essere commisurati all’uso del veicolo per ragioni di lavoro: di solito si stabilisce una indennità chilometrica.

Il rimborso delle spese deve essere effettuato con il pagamento del salario, in quanto non sia convenuto o d’uso un termine più breve. Se al dipendente viene chiesto di anticipare le spese, devono essergli versati degli anticipi a intervalli regolari, ma almeno una volta al mese.

E per ulteriore chiarezza, la legge specifica che „è nullo ogni accordo, per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte le spese necessarie.“