Frontalieri e assegni familiari

Lavoro come frontaliere in Svizzera con un contratto a tempo indeterminato, ho un figlio a carico al 100% e mia moglie lavora in Italia a progetto.  Vorrei sapere se ho la possibilità di richiedere assegni familiari per figlio a carico.

I frontalieri che hanno figli hanno diritto di chiedere il versamento degli assegni familiari. Nel caso in cui i genitori svolgano l’attività lavorativa uno in Italia e uno in Svizzera, il versamento degli assegni deve venir richiesto in via prioritaria dal genitore che lavora nello Stato in cui risiede (in questo caso l’Italia) all’ente preposto all’erogazione degli assegni del suo Paese (INPS).

Il genitore che lavora in Svizzera ha però diritto al differenziale fra l’assegno italiano percepito dal coniuge e l’assegno svizzero. In Ticino viene versato un assegno di 200 franchi mensili per figlio, dal mese della nascita al mese in cui il figlio compie 16 anni. Se il figlio è incapace al guadagno in seguito a malattia o invalidità, l’assegno è versato fino al mese in cui compie 20 anni. Nel caso di figli in formazione viene versato un assegno di 250 franchi mensili per figlio, dal compimento del 16° anno d’età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi fino al mese in cui il figlio compie 25 anni.

Per ottenere il versamento degli assegni familiari svizzeri bisogna dimostrare di non avere diritto agli assegni familiari in Italia, o, se il genitore residente in Italia li riceve, bisogna indicare quale sia l’importo versato. Dalla Svizzera verrà versato all’avente diritto la differenza.

Se il coniuge o convivente che vive in Italia non lavora, bisogna produrre la Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà, mediante la quale questo genitore conferma di non esercitare un’attività, e la copia di un documento d’identità.

Se invece il coniuge o convivente che vive e lavora in Italia lavora deve effettuare la richiesta per l’assegno al nucleo familiare (modulo INPS SR-16). Il genitore che lavora in Svizzera inoltra la richiesta per gli assegni familiari all’istituzione cantonale che elargisce gli assegni svizzeri, indicando la sede dell’INPS dove risiede il genitore in Italia. L’istituzione svizzera contatterà l’INPS per verificare che non vegano versati assegni, o, rispettivamente, quale sia l’importo versato.

Il datore di lavoro svizzero fa poi proseguire la richiesta all’Istituto delle assicurazioni sociali, nel caso del Ticino quello di Bellinzona. La procedura non è delle più semplici e può essere indicato farsi assistere da un sindacato o da un patronato.

La procedura è indicata per esempio qui (clicca). Ci si può informare anche direttamente presso l’ente che versa gli assegni, l’Istituto delle assicurazioni sociali a Bellinzona (clicca).